Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 18971/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva confermato la condanna del Tribunale di Lecce a due anni e due mesi di reclusione per reati in materia di falsità documentali. Con il primo motivo ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che non vi fosse una valutazione corretta della sussistenza del reato e della sua responsabilità; la censura riguardava anche la ritenuta irrilevanza dell'accertamento della falsità del documento in sé, essendo la falsità derivata dall'apposizione della fotografia dell'imputato su un documento recante altre generalità. Con il secondo motivo ha lamentato erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., contestando la motivazione resa sul punto dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo reiterativo e infondato, osservando che la Corte d'appello aveva motivato in modo logico e completo sulla configurabilità del reato e sulla responsabilità dell'imputato; ha inoltre ribadito che integra il delitto di cui all'art. 497-bis c.p. il possesso di carte d'identità con fotografia di soggetto diverso dall'intestatario, essendo irrilevante che la carta sia o meno necessaria per la libera circolazione nell'area Schengen. Ha poi giudicato manifestamente infondato il secondo motivo, rilevando che il diniego delle attenuanti generiche era stato adeguatamente motivato sulla base della finalizzazione del falso a coprire la latitanza dell'imputato e della presenza di un precedente penale per tentato omicidio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    Norma richiamata come uno dei titoli di condanna confermati nei giudizi di merito; dal testo non emerge la specifica modalità di consumazione, ma solo che il ricorso avverso la condanna è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 497-bis c.p.

    Il possesso di una carta d'identità con fotografia apposta a soggetto diverso dall'intestatario integra il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi; è irrilevante che il documento non sia essenziale per la libera circolazione nell'area Schengen.

  • art. 489 c.p.

    Norma richiamata tra i reati oggetto di condanna confermata; il testo non sviluppa ulteriori profili interpretativi specifici.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione congrua e completa, valorizzando la finalizzazione del falso a coprire la latitanza e i precedenti penali dell'imputato.

Massime di principio

  • Integra il delitto di possesso di documenti di identificazione falsi la detenzione di una carta d'identità recante la fotografia di un soggetto diverso dall'intestatario, anche quando il documento sia astrattamente idoneo all'espatrio e indipendentemente dalla sua effettiva indispensabilità per la libera circolazione in specifiche aree sovranazionali.
  • In tema di documenti falsi, la falsità può derivare anche dalla sostituzione o dall'inserimento di elementi identificativi non corrispondenti al titolare formale, senza che sia necessario un autonomo accertamento della falsità materiale del supporto documentale in sé, se la motivazione di merito spiega logicamente il meccanismo falsificatorio.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito espliciti ragioni concrete e individualizzanti, quali la finalità dell'illecito, la personalità dell'imputato e i precedenti penali, senza che sia richiesta una motivazione particolarmente estesa se non vi sono elementi favorevoli di segno contrario.
  • In sede di legittimità, un motivo che riproponga questioni già affrontate e confutate in appello, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della motivazione, è destinato a essere dichiarato inammissibile se il provvedimento impugnato risulta coerente e privo di aporie.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoUso di atto falsoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penaleParte generale
SottomaterieFalsità materialeFalsità ideologica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.