Cassazione Civile, Ordinanza n. 34916/2022 del 28/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di plurime cartelle esattoriali recanti crediti di natura tributaria ed extratributaria. La commissione tributaria regionale aveva dichiarato l'estinzione per rinuncia di alcune cartelle; aveva poi accolto l'appello dell'Ufficio per una cartella, ritenendo provata la notifica di un atto interruttivo eseguita a mani della moglie del contribuente e non specificamente contestata; aveva infine rigettato l'appello per un'altra cartella, ritenendo che il documento prodotto dall'Ufficio provasse l'integrale pagamento del debito, pur in presenza di elementi che avrebbero potuto far pensare a un pagamento solo parziale o a uno sgravio parziale. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione dell'art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza per ultrapetizione/omessa pronuncia, sostenendo che la CTR aveva accolto l'impugnazione sulla base di un fatto non allegato dal contribuente, cioè l'intervenuto pagamento totale del debito. Con il secondo motivo ha dedotto motivazione apparente o inesistente e omesso esame di un fatto decisivo, censurando la CTR per avere tratto l'asserita estinzione del credito da una mera supposizione, senza adeguata analisi della documentazione e della prova della mancata emissione di uno sgravio.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, ritenendo che esso rispettasse i requisiti dell'art. 366 c.p.c. ed enunciasse specificamente le doglianze sulla mancata deduzione e sul mancato riscontro processuale delle affermazioni della CTR. Ha poi accolto congiuntamente i due motivi, ritenendo fondate le censure di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di motivazione apparente/insufficiente. La CTR aveva infatti affermato, in modo ipotetico, l'integrale estinzione del credito pur a fronte di documentazione che attestava un pagamento solo parziale e senza confrontarsi con la prova positiva offerta dall'Ufficio circa la mancata emissione di uno sgravio. Per tale ragione la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il ricorso è stato ritenuto ammissibile perché conteneva gli elementi richiesti dalla norma e specificava le censure mosse alla sentenza impugnata.
È ribadito il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: il giudice non può attribuire un bene non richiesto né fondare la decisione su fatti estranei alla materia del contendere, pena ultrapetizione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro dedotto per la nullità della sentenza conseguente alla violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È il parametro dedotto per il vizio di motivazione apparente/inesistente e per l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.
Massime di principio
- Viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato il giudice che fonda la decisione su un fatto costitutivo o estintivo non allegato dalla parte o comunque estraneo al thema decidendum, alterando petitum e causa petendi.
- In sede di legittimità, il ricorso è ammissibile quando le doglianze sono specificamente riferite ai vizi denunciati e consentono di individuare chiaramente gli errori imputati alla sentenza impugnata.
- La motivazione è censurabile quando la decisione si fonda su una mera supposizione o su un ragionamento ipotetico privo di effettiva disamina logico-giuridica della prova disponibile, specie se il giudice omette di considerare elementi documentali decisivi.
- Se la parte produce documentazione idonea a dimostrare un pagamento solo parziale o comunque a contrastare la pretesa estintiva, il giudice deve confrontarsi con tale prova e non può presumerne l'efficacia liberatoria in via meramente congetturale.
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