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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2844/2022 del 25/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La difesa ha impugnato la sentenza di appello che aveva riformato l'assoluzione pronunciata in primo grado e condannato l'imputata per appropriazione indebita aggravata della documentazione fiscale e contabile. I motivi principali sono: vizio di motivazione (contraddittoria e manifestamente illogica) e travisamento della prova, con contestazione della ricostruzione circa la consegna di somme e documenti; errata valutazione delle dichiarazioni testimoniali e della prova resa dal professionista subentrato che avrebbe evidenziato debiti tributari; contraddittorietà e imprecisione delle dichiarazioni della parte civile (Viglione) che, pur avendo riconosciuto la diligenza della professionista fino al 2005, avrebbe continuato a inviare denaro e documenti senza chiedere la restituzione, circostanza che avrebbe dovuto essere valutata ai fini della credibilità e della ragionevole dubbiosità.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato che la Corte territoriale ha omesso di rinnovare l'esame della parte civile e di un testimone decisivi ai fini della condanna, come imposto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., quando la valutazione della prova dichiarativa in appello implica una diversa interpretazione rispetto al giudice di primo grado. L'omissione, rilevabile d'ufficio, ha determinato l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d'appello di Salerno per nuovo giudizio, con l'ordine di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria e all'assunzione nuovamente delle dichiarazioni dei testimoni indicati dagli appellanti.

Norme richiamate

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Impone alla Corte d'appello, quando nell'appello si contestano valutazioni relative a prove dichiarative, di rinnovare l'esame dei dichiaranti decisivi per le ragioni specificamente prospettate, al fine di consentire una corretta valutazione della loro attendibilità e del contenuto dichiarativo.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa per contestare la mancanza di risposta a ragionevoli dubbi sollevati dalla sentenza di primo grado (in particolare riguardo al lungo periodo in cui la parte civile non richiese la restituzione della documentazione). Nel contesto emerge che i dubbi non adeguatamente motivati o risolti avrebbero dovuto incidere sulla valutazione della responsabilità.

  • art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma procedurale richiamata relativamente alla forma con cui la Corte ha esaminato il ricorso (disposizioni emergenziali/procedurali introdotte dal decreto), rilevante solo in ordine alla modalità di trattazione dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Quando in appello la decisione si fonda su una diversa valutazione di dichiarazioni testimoniali rispetto al primo grado, la Corte d'appello è obbligata a rinnovare l'esame dei dichiarante ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis; la mancata rinnovazione è motivo di annullamento con rinvio.
  • La presenza di prove dichiarative (testimonianze, dichiarazioni della parte civile) richiede particolare attenzione alla verifica della credibilità: qualunque diversa interpretazione rispetto al giudice di primo grado che incida sulla decisione richiede la rinnovazione dell'istruttoria per eliminare dubbi sulla attendibilità.
  • Comportamenti della parte civile (es. continuare a versare somme o consegnare documenti pur conoscendo omissioni) possono costituire elementi rilevanti nella valutazione della responsabilità e della credibilità e devono essere adeguatamente considerati e motivati in sentenza.
  • Se la Corte territoriale omette atti processuali richiesti dalla normativa (anche d'ufficio), la Cassazione può annullare la sentenza senza esaminare nel merito, disponendo il rinvio per consentire la regolare acquisizione probatoria.
  • In casi analoghi la difesa dovrebbe puntualizzare in modo specifico quali dichiarazioni/testimoni consideri decisive e richiedere espressamente la rinnovazione dell'istruttoria; la parte che impugna deve motivare le ragioni per le quali la valutazione delle prove dichiarative è viziata.

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