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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04337/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente disposto in relazione alla presunta indebita compensazione di un credito d'imposta inesistente (art. 10‑quater d.lgs. 74/2000). La difesa contestava: a) il difetto di "fumus commissi delicti", sostenendo che la cedente CIQUADRO S.r.l. fosse una società operativa e non una "cartiera"; b) la fittizietà della cessione del ramo d'azienda (contratto notarile con condizione sospensiva e successiva autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate); c) l'assenza dell'elemento soggettivo (mancanza di prova di accordo fraudolento e di consapevolezza dell'illecito da parte della Sisti); d) l'assenza del periculum in mora calibrato sulla posizione concreta della ricorrente (De.Tra.Log risultava azienda solida, senza atti dispositivi e con incremento patrimoniale); e) carenza di motivazione circa necessità e proporzionalità della misura, in violazione dei principi delle Sezioni Unite (Massini).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto: a) corretta la valutazione del fumus commissi delicti operata dal Tribunale del riesame, che aveva dato conto della natura artificiosa dell'operazione, della presunta "cartierità" della CIQUADRO e del prezzo di cessione sproporzionato rispetto al credito, elementi indicativi della consapevolezza dell'inesistenza del credito; b) invece fondata la censura relativa alla carenza di motivazione sul periculum in mora: il Tribunale non ha valutato adeguatamente la posizione patrimoniale e comportamentale della Sisti (mancanza di atti dispositivi, incremento del patrimonio, società operativa e strutturata), né ha spiegato come le condotte degli altri partecipi del meccanismo fraudolento si traducano in un concreto rischio di dispersione dei beni della ricorrente. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari (sequestro), rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; il ricorso è stato dichiarato inammissibile per il resto.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 10‑quater

    indebita compensazione di crediti inesistenti

    L'inesistenza del credito, salvo prova contraria, costituisce indice della consapevole volontà del contribuente di neutralizzare debiti erariali mediante crediti artificialmente costruiti; per crediti ontologicamente esistenti occorre provare la consapevolezza della loro inutilizzabilità in compensazione

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 12‑bis

    norma richiamata come base per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente

    Autorizza il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto illecito; la sua applicazione richiede valutazione congiunta di fumus e periculum e motivazione adeguata circa la necessità della misura

  • cod. proc. pen. - art. 316, comma 2

    criteri per la misura cautelare reale (periculum in mora e fondatezza del diritto)

    Il periculum in mora deve essere specifico, attuale e riferito alla concreta posizione del soggetto sottoposto a vincolo (valutazione di atti dispositivi, situazione patrimoniale e comportamenti concreti)

  • Orientamenti giurisprudenziali (Sezioni Unite e pluris)

    massime citate: Sez. Un. n. 25932/2008 (Ivanov); Sez. Un. n. 5876/2004 (Ferazzi); Sez. 3, n. 5934/12/09/2018 (Giannino); richiamo alla sentenza "Massini"

    Principi richiamati: il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari è ammissibile per violazione di legge e per vizi motivazionali radicali; la motivazione deve essere completa, coerente e individualizzata; l'inesistenza del credito è indice sintomatico di consapevolezza salvo prova contraria

Massime di principio

  • Per disporre un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente occorrono due presupposti: fumus commissi delicti e periculum in mora; entrambi devono essere motivati in modo specifico e riferiti alla posizione del soggetto sottoposto al vincolo
  • L'inesistenza del credito utilizzato in compensazione è, di per sé, un forte indice di consapevolezza dell'illecito, ma non esime il giudice dall'accertare e motivare anche l'elemento soggettivo e la rilevanza delle condotte del singolo destinatario del provvedimento
  • La valutazione del periculum in mora richiede accertamenti concreti sulla situazione patrimoniale e sugli atteggiamenti dispositivi dell'interessato (es. atti di spoglio, incremento o diminuzione del patrimonio, rapporti economici rilevanti); assenze di atti dispositivi e presenza di un patrimonio solido possono escludere il pericolo di dispersione
  • La mera trasposizione delle condotte degli altri indagati sul destinatario della misura non è sufficiente: il giudice deve spiegare il nesso logico che collega il ruolo/condotta al concreto rischio di inefficacia della futura confisca
  • In ipotesi di cessione di crediti con formalità (atto notarile, registrazione, autorizzazione amministrativa), tali elementi possono essere valutati nella fase cautelare ma non annullano automaticamente la possibilità di sequestro; tuttavia aumentano l'onere motivazionale del giudice per dimostrare la fittizietà e il rischio di dispersione

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