Cassazione Penale, Sentenza n. 51042/2023 del 20/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il delitto di violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.), deducendo: (1) mancanza dell'elemento soggettivo (dolo specifico), sostenendo che non fosse consapevole che la prestazione richiesta all'impiegato della ragioneria fosse un atto contrario ai doveri d'ufficio e che, al più, si fosse trattato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.); (2) insussistenza dell'elemento oggettivo, poiché le frasi pronunciate (es. "ti taglio la luce") sarebbero state uno sfogo inidoneo a coartare la volontà del pubblico ufficiale e la vittima non avrebbe avuto reale percezione della minaccia. Inoltre censurava la motivazione della sentenza d'appello come generica e insufficiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto provata, anche dalla descrizione fattuale richiamata dalla sentenza impugnata, una condotta complessiva non limitata a una mera minaccia verbale: l'imputato aveva danneggiato e messo in movimento sedie e suppellettili, afferrato e sbattuto un computer sul tavolo, scaraventato una sedia fuori dalla stanza e rivolto espressioni offensive al dipendente comunale. Tali condotte, unitamente alla minaccia verbale, erano idonee a integrare l'elemento oggettivo (violenza o comunque minaccia). Quanto al dolo specifico, la Corte ha ritenuto che l'impiegato avesse chiarito al ricorrente l'assenza di mandato di pagamento e l'impossibilità di adempiere, sicché il comportamento dell'imputato poteva ragionevolmente essere interpretato come volto a costringere il pubblico ufficiale a compiere l'atto richiesto. Le condizioni di scarsa istruzione e di grave bisogno economico del ricorrente non escludono il dolo, potendo solo influire sul trattamento sanzionatorio (già tenuto conto dai giudici di merito nella scelta del minimo edittale). Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il pagamento delle spese processuali imposto al ricorrente.
Norme richiamate
art. 336 cod. pen. (violenza o minaccia a pubblico ufficiale)
Richiede il dolo specifico (volontà di costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio). Nel caso, la Corte ha ritenuto il dolo desumibile dalla reazione dell'imputato dopo la spiegazione dell'impiegato che non poteva effettuare il pagamento.
art. 393 cod. pen. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni)
Norma alternativa evocata dal ricorrente: la Corte ha escluso la prevalenza di questa fattispecie, ritenendo che la condotta fosse diretta a costringere il pubblico ufficiale e non rientrasse nei limiti dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. l. 18/12/2020) (trattazione scritta)
Disposizione procedurale secondo cui, in mancanza di richiesta di discussione orale nei termini, è disposta la trattazione scritta; applicata nel procedimento di cassazione.
Sez. 6, n. 7992 del 17/06/2014 (Tedeschi)
Giurisprudenza citata in merito al distinguo tra art. 336 e 337 c.p.; la Corte di cassazione ha ritenuto che il richiamo fosse non decisivo per il caso concreto.
Sez. 6, n. 20320 del 07/05/2015 (Lobina)
Precedente richiamato in tema di minacce generiche inidonee a turbare l'attività del pubblico ufficiale; il principio non è stato ritenuto applicabile ai fatti concreti, più gravi, del caso in esame.
Sez. 6, n. 6164 del 10/01/2011 (Stefanello)
Ulteriore riferimento giurisprudenziale sulle minacce: la Cassazione ha valutato l'insieme delle condotte, distinguendole da situazioni di minacce puramente generiche.
Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019 (E.)
Principio della doppia conforme: le sentenze di primo e secondo grado conformi formano un unico corpo decisionale e assumono rilievo in Cassazione quale elemento di convincimento sul punto dell'accertamento di fatto.
Massime di principio
- La persistenza del dolo specifico richiesto dall'art. 336 c.p. può essere desunta anche indirettamente: se il pubblico ufficiale ha spiegato che non può compiere l'atto e l'agente reagisce con condotte volte a costringerlo, il requisito soggettivo può ritenersi integrato.
- Non ogni espressione offensiva o minacciosa configura il reato: per la punibilità è spesso necessario valutare il contesto complessivo, compresi i gesti, la violenza sugli oggetti e la concreta idoneità a intimidire il pubblico ufficiale.
- La valutazione dell'idoneità della condotta è ex ante (come poteva essere percepita dal destinatario), ma le dichiarazioni e la reazione della vittima contribuiscono all'accertamento fattuale.
- La povertaà, il basso livello culturale o lo stato di bisogno del reo possono costituire circostanze attenuanti o influire sulla commisurazione della pena, ma non escludono automaticamente il dolo richiesto per reati specifici.
- L'asserita qualificazione alternativa della condotta come esercizio arbitrario delle proprie ragioni va valutata con attenzione: se la condotta è rivolta a costringere un pubblico ufficiale a violare i doveri d'ufficio, prevale la fattispecie speciale di cui all'art. 336 c.p.
- In sede di impugnazione, il giudice d'appello deve motivare specificamente il rigetto delle censure sollevate; tuttavia, quando primo e secondo grado sono conformi e motivati (doppia conforme), la Cassazione tende ad attribuire a quegli accertamenti un peso probatorio significativo.
- La condotta materiale (spostare o lanciare oggetti, danneggiare suppellettili, afferrare strumenti d'ufficio) aumenta la probabilità che si configuri violenza o minaccia idonea a integrare il reato contro il pubblico ufficiale.
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