Cassazione Penale, Ordinanza n. 02525/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano meramente ripetitivi di questioni già valutate e respinte dalla Corte di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando ragioni di esonero, alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Ha dedotto tre profili: (1) erronea affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 c.p., con particolare riferimento alla mancata applicazione dell'art. 393-bis c.p.; (2) insussistenza o comunque erronea valutazione dell'elemento soggettivo del reato; (3) ingiustificato diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze riproducessero censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni corrette sul piano giuridico, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione di merito.
Norme richiamate
Norma incriminatrice della resistenza a pubblico ufficiale; la censura riguardava la correttezza dell'affermazione di responsabilità per tale reato.
Richiamato dal ricorrente come possibile causa di esclusione o attenuazione della punibilità, ma la Corte non ne ha ravvisato l'applicazione nel caso concreto.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata quale base del versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza specifico confronto critico, censure già esaminate e disattese con motivazione giuridicamente corretta dal giudice di merito.
- La deduzione dell'erronea applicazione dell'art. 393-bis c.p. deve misurarsi con la concreta motivazione della sentenza impugnata; una mera reiterazione della doglianza non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, in difetto di ragioni di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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