Cassazione Penale, Sentenza n. 43919/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava violazione del diritto di difesa per la utilizzazione, a fini di condanna, delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa Milica Tudor. Si sosteneva che tali dichiarazioni erano l'unico elemento a carico e che la loro acquisizione sarebbe stata illegittima perché il teste era stato dichiarato irreperibile senza che fossero state svolte ricerche complete, anche all'estero (ad es. amministrazione penitenziaria, estero), così violando il diritto del ricorrente ad interrogare i testimoni a suo carico. Si censurava inoltre il riconoscimento fotografico come suggestivo e parziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto legittima l'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, avendo i giudici di merito effettuato ricerche accurate sia in Italia che all'estero (contatti con Ambasciata di Romania, Interpol, inserimento nel sistema Schengen, interessamento delle autorità spagnole) senza riuscire a rintracciare il teste trasferitosi in Spagna. Ha inoltre confermato che le dichiarazioni della persona offesa erano intrinsecamente attendibili e adeguatamente corroborate da altri elementi istruttori (rilievi degli operanti, sequestro coltello, tabulati telefonici, testimonianze coerenti). Per tali ragioni la condanna per rapina aggravata è stata confermata in Cassazione; la precedente rideterminazione della pena in Appello (prescrizione delle lesioni aggravate e riduzione della pena complessiva) non è stata rimossa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Prevede l'acquisizione delle dichiarazioni della persona offesa; la Corte ha ritenuto ammissibile l'utilizzo delle dichiarazioni predibattimentali ai sensi di questa norma se sussistono adeguate garanzie procedurali e riscontri
Norma sulle ricerche per la citazione del teste; la Corte richiama che non è sufficiente l'infruttuoso espletamento delle sole ricerche previste dall'art.159 ma occorre che il giudice compia tutti gli accertamenti sulla causa dell'irreperibilità, anche all'estero se necessario
Richiamata in relazione alla utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali; la giurisprudenza di legittimità ammette che tali dichiarazioni possano essere base esclusiva della condanna se vi sono adeguate garanzie e riscontri
D.L. 137/2020, art. 23 comma 8
Norma richiamata rispetto alla forma della requisitoria del Pubblico Ministero (trasmissione della requisitoria scritta ai sensi di tale disposizione)
Corte EDU - Al‑Khawaja e Tahery (15/12/2011) e Schatschaachwili (15/12/2015)
Giurisprudenza CEDU secondo cui dichiarazioni extragiudiziali possono costituire la base esclusiva della condanna se rese con adeguate garanzie procedurali e se sottoposte a rigoroso vaglio di credibilità; la Corte di Cassazione ha richiamato questi principi e ne ha fatto applicazione
Massime di principio
- Le dichiarazioni predibattimentali di una persona offesa possono essere utilizzate, anche come elemento determinante, se sussistono adeguate garanzie procedurali e se vengono sottoposte a rigoroso controllo di attendibilità e a riscontri oggettivi.
- L'irreperibilità del teste giustifica l'acquisizione delle sue dichiarazioni predibattimentali solo dopo che siano stati esperiti tutti gli adempimenti di ricerca imposti dalla legge; tali ricerche possono e devono essere svolte anche all'estero quando esistano elementi di collegamento con altri Paesi.
- Non sono ammissibili censure generiche in appello o in cassazione: il difensore deve indicare in modo specifico in che modo le ricerche siano state incomplete o carenti; affermazioni vaghe o prive di riscontri documentali sono di norma insufficienti.
- La valutazione della attendibilità delle dichiarazioni deve tener conto della loro congruenza interna, della precisione nella ricostruzione dei fatti e della compatibilità con gli elementi di contesto (rilievi di polizia, sequestri, tabulati telefonici, testimonianze), che possono corroborare la versione della persona offesa.
- Le indagini esplorative all'estero non sono sempre esigibili: devono essere giustificate da precisi elementi che colleghino il teste a un paese estero; in mancanza di tali elementi, richieste di indagini internazionali meramente speculative possono essere ritenute irragionevoli.
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