Ordinanza n. 1422/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza del Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, n. 84/2022
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 84/2022 del Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro. La sentenza aveva riconosciuto, previa disapplicazione dell’art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 nella parte incompatibile con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il diritto del dipendente ATA al riconoscimento integrale, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio prestato in posizione di pre-ruolo dal luglio 2001 sino all’immissione in ruolo. Aveva inoltre condannato il Ministero alla ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici, alla collocazione nella fascia stipendiale maturata, al pagamento delle differenze retributive, alla regolarizzazione contributiva nei limiti della prescrizione e al pagamento delle spese di lite. Nel corso del giudizio di ottemperanza, il Ministero ha depositato una nota contenente la comunicazione dell’istituto scolastico relativa alla trasmissione del decreto di ricostruzione della carriera e del visto della Ragioneria territoriale dello Stato. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi per verificare lo stato effettivo e la completezza dell’esecuzione, con particolare riguardo agli adempimenti ancora necessari e alla liquidazione delle spettanze economiche.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza, ma ha disposto incombenti istruttori. Ha ordinato al Ministero, entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla previa comunicazione dell’ordinanza, di depositare una relazione aggiornata che indichi: lo stato degli adempimenti eseguiti in attuazione della sentenza; gli adempimenti ancora da espletare per la piena esecuzione; la tempistica necessaria per il completo adempimento, compresa la liquidazione delle somme spettanti al ricorrente. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 novembre 2026. Il TAR si è riservato di nominare un commissario ad acta e di provvedere sull’addebito delle spese di lite. È stata inoltre disposta la comunicazione dell’ordinanza agli uffici ministeriali e scolastici indicati nel dispositivo.
Norme richiamate
Il TAR li richiama quale base per l’acquisizione degli elementi istruttori necessari alla decisione.
nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e che la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi
La sentenza posta in esecuzione ne aveva disapplicato la disciplina, ritenendola incompatibile con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
È richiamato nella sentenza da eseguire ai fini del calcolo del servizio effettivo prestato.
clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
La sentenza del giudice ordinario l’ha utilizzata quale parametro per riconoscere integralmente il servizio pre-ruolo del personale ATA ai fini della ricostruzione della carriera.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando la documentazione depositata dall’amministrazione attesta alcuni adempimenti ma non consente di verificare l’esatta e completa esecuzione del giudicato, il giudice può disporre una relazione istruttoria dettagliata sullo stato degli adempimenti, sulle attività ancora necessarie e sulla tempistica prevista.
- La verifica dell’ottemperanza a una sentenza di condanna avente a oggetto la ricostruzione della carriera comprende anche l’accertamento dell’effettiva liquidazione delle differenze retributive e degli ulteriori adempimenti economici e contributivi imposti dal giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può riservarsi la nomina di un commissario ad acta qualora dalla successiva istruttoria emerga il mancato o incompleto adempimento dell’amministrazione.
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