Cassazione Civile, Ordinanza n. 15502/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consumatore)
La controversia
La controversia traeva origine da una domanda proposta dall'utente contro la società di telecomunicazioni per ottenere la restituzione di somme corrispondenti ad asseriti addebiti illegittimi, relativi a un contratto intercorso tra le parti, e per contestare la disattivazione di servizi mai richiesti. Il giudice di pace aveva dichiarato improcedibile la domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione. Il tribunale, investito dell'appello, aveva confermato la decisione. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 L. n. 249 del 1997, sostenendo che il giudice di merito non avrebbe dovuto definire la causa in rito per improcedibilità, ma sospendere il giudizio e fissare un termine per consentire l'esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie in materia di telecomunicazioni integri una condizione di procedibilità e non di proponibilità della domanda. Ne consegue che il giudice, anche in appello, deve sospendere il processo e assegnare un termine per l'espletamento della conciliazione, non potendo confermare una declaratoria di improcedibilità senza tale rimessione in termini. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione e la causa rinviata al Tribunale di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia applicando il principio affermato e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
nelle controversie tra organismi di telecomunicazione e utenti il previo tentativo obbligatorio di conciliazione è condizione di procedibilità della domanda, non di proponibilità; in difetto, il giudice deve sospendere il giudizio e assegnare un termine per svolgerlo
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
Massime di principio
- Nelle controversie soggette a tentativo obbligatorio di conciliazione, il suo mancato esperimento non determina l'improponibilità della domanda, ma solo la sua improcedibilità.
- Quando la conciliazione obbligatoria costituisce condizione di procedibilità, il giudice deve sospendere il processo e fissare un termine per consentirne l'espletamento, anche in grado di appello.
- La declaratoria di improcedibilità non può essere mantenuta se manca il previo invito alla parte a svolgere l'adempimento conciliativo previsto dalla legge; l'azione resta salva nei suoi effetti sostanziali e processuali originari.
- In presenza di una condizione di procedibilità non soddisfatta, il giudice di merito deve disporre la prosecuzione del giudizio dopo l'esito negativo o l'inutile decorso del termine assegnato per la conciliazione.
Come è indicizzato
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