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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00838/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 23/10/2025 che aveva respinto l'istanza di ricusazione dei componenti del Tribunale di Napoli Nord avanzata nell'interesse dell'imputato Di Nunzio, per presunta mancanza di imparzialità dovuta ad apprezzamenti svolti dal medesimo collegio in un separato procedimento (a carico di Simeoli e altri). Il ricorso in cassazione deduceva, con un unico motivo, violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) c.p.p., nonché apparenza, illogicità e assenza della motivazione, sostenendo che la sentenza nel processo a carico di terzi avesse anticipato giudizi rilevanti anche sulla posizione di Di Nunzio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha rilevato che il ricorrente non ha indicato specificamente le parti della pronuncia che dimostrerebbero il prevenuto giudizio del collegio. Ha inoltre sottolineato la differenza tra i reati e gli elementi da valutare (Simeoli giudicato per partecipazione al clan; Di Nunzio imputato per concorso esterno), per cui le valutazioni sul primo non implicano automaticamente pregiudizio sul secondo. La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali secondo cui la mera coincidenza o parziale identità della piattaforma probatoria non costituisce di per sé causa di ricusazione. Si è inoltre richiamata la pronuncia Cass. Sez. 6 n. 19416/2025, che aveva annullato un precedente provvedimento di inammissibilità per questioni preliminari relative al termine di proposizione dell'istanza (momento di effettiva conoscenza). Per l'infondatezza del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p. lett. c) ed e)

    Richiamata come parametro di censura nel ricorso per cassazione (vizi di motivazione, illogicità e contraddittorietà). La Corte ha ritenuto che la deduzione fosse generica e priva dell'indicazione puntuale delle parti della motivazione considerate viziati, quindi non idonea a fondare il vizio denunciato.

  • art. 37 c.p.p.

    Norma richiamata nel ragionamento giurisprudenziale sulla ricusazione: le cause di ricusazione sono interpretate in modo restrittivo; la partecipazione del giudice a un diverso procedimento, anche se basato su fonti probatorie parzialmente comuni, non costituisce automaticamente causa di ricusazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata in punto di soccombenza: dispone la condanna alle spese processuali del ricorrente nel caso di rigetto del ricorso in cassazione.

  • Cass. Sez. 6, n. 19416 del 29/04/2025

    Pronuncia richiamata per il principio secondo cui, quando la causa addotta per la ricusazione attiene ad eventi o atti giudiziari esterni all'udienza e al processo, il termine per proporre la dichiarazione decorre dal momento in cui la parte ha acquisito effettiva e integrale conoscenza dell'evento.

  • Cass. Sez. 6, n. 37635 del 11/09/2024 (Zagari)

    Giurisprudenza citata per sostenere che la parziale identità delle fonti probatorie tra procedimenti non determina di per sé la ricusazione; una stessa fonte può avere diversa rilevanza e attendibilità in procedimenti differenti.

  • Cass. Sez. 5, n. 11980 del 07/12/2017 (dep. 2018)

    Richiamata a sostegno dell'idea che la mera connessione probatoria non è sufficiente a configurare una causa di ricusazione, confermando il carattere eccezionale e di stretta interpretazione delle norme sulle cause di ricusazione.

  • Corte Cost. sent. n. 283 del 2000

    Citata nella motivazione per il rilievo che l'art. 37 c.p.p. è stato parzialmente inciso dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, ma che ciò non modifica il principio secondo cui la partecipazione del giudice a processi diversi non produce automaticamente ricusazione.

Massime di principio

  • La ricusazione richiede l'indicazione specifica e puntuale degli atti o delle espressioni del giudice ritenute pregiudizievoli: deduzioni generiche sono inammissibili.
  • La partecipazione di un giudice a un altro procedimento che si avvale di fonti probatorie parzialmente comuni non costituisce automaticamente causa di ricusazione; le norme sulla ricusazione sono interpretate restrittivamente.
  • Quando la causa di ricusazione si fonda su eventi verificatisi al di fuori dell'udienza, il termine per proporre la dichiarazione decorre dal momento in cui la parte ha effettiva e integrale conoscenza dell'evento (non dal momento materiale dell'evento).
  • Differenze nel titolo di reato e negli elementi costitutivi (es. partecipazione vs. concorso esterno) possono essere determinanti per escludere che le valutazioni in un processo riflettano automaticamente sul giudizio in altro procedimento.
  • La Corte di legittimità può annullare provvedimenti di merito per questioni preliminari (ad es. termini) senza decidere il merito della ricusazione; occorre valutare separatamente la fondatezza sostanziale della domanda.

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