Cassazione Penale, Ordinanza n. 07561/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblici ufficiali e tentata evasione. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, ma il nucleo della censura riguardava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la ricostruzione richiamata nell'ordinanza, l'imputato si trovava in una struttura sanitaria per esami medici quando avrebbe posto in essere una condotta violenta nei confronti di agenti della Polizia penitenziaria intervenuti per impedirgli la fuga. La Corte d'appello aveva escluso le attenuanti generiche per assenza di elementi favorevoli e per le modalità della condotta, ritenendo non rilevanti le allegazioni sullo stato di salute e sullo stato di detenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo sulle circostanze attenuanti generiche. Ha ribadito che il giudizio sulla concessione o esclusione delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto del merito, non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non contraddittoria e conforme ai parametri dell'art. 133 c.p. La motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta non illogica, perché fondata sull'assenza di elementi favorevoli e sulle modalità della condotta violenta. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Criterio di riferimento per il giudizio di merito sulla concessione o esclusione delle circostanze attenuanti generiche, con valorizzazione degli elementi ritenuti preponderanti.
Le attenuanti generiche possono essere negate quando non emergano elementi favorevoli apprezzabili e la motivazione del diniego sia non illogica.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche integra un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito e non è normalmente censurabile in cassazione, salvo motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica.
- Ai fini dell'art. 62-bis c.p. il giudice può legittimamente valorizzare, in senso negativo, le modalità concrete della condotta e l'assenza di elementi positivi riferibili alla personalità o alla vicenda dell'imputato.
- Le allegazioni difensive su stato di salute o condizione detentiva non impongono di per sé la concessione delle attenuanti generiche, se il giudice di merito le ritiene non decisive alla luce del complessivo quadro fattuale.
- Quando il ricorso per cassazione si risolve in una doglianza manifestamente infondata sul diniego delle attenuanti generiche, può essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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