Cassazione Penale, Ordinanza n. 03124/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto con un motivo non consentito nel giudizio avverso sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., ossia una doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. All'inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena, sull'accordo delle parti, in anni cinque, mesi otto di reclusione ed euro 24.000,00 di multa per un reato in materia di stupefacenti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando la mancata valutazione della sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha rilevato che, trattandosi di sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. (concordato in appello), il ricorso è ammissibile solo per censure relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione; sono invece inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati e sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo il caso di illegalità della pena. Poiché il motivo dedotto atteneva proprio a una questione non consentita, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è circoscritto a censure sulla formazione del consenso, sul consenso del pubblico ministero e sul contenuto difforme della decisione; non consente di riesaminare motivi rinunciati o la mancata valutazione di cause di proscioglimento, salvo il profilo dell'illegalità della pena.
La deduzione della mancata valutazione delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. non è motivo di ricorso consentito contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., salvo i limiti dell'illegalità della pena.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso può essere pronunciata senza formalità.
È richiamato in funzione comparativa: l'applicazione della pena su richiesta ha una struttura diversa dal concordato in appello, perché comprende anche i termini dell'accusa e consente un sindacato più ampio, anche sulla qualificazione giuridica.
È richiamato per confronto: rispetto al concordato in appello, prevede ipotesi di annullamento più ampie.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. il controllo è limitato ai vizi che incidono sulla formazione e sul contenuto dell'accordo processuale, non potendo essere riproposte censure sui motivi di merito rinunciati.
- La mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non integra, di regola, un motivo ammissibile di ricorso contro la sentenza di concordato in appello, salvo che emerga una pena illegale.
- L'illegalità della pena costituisce l'unica ipotesi in cui la Corte di cassazione deve intervenire d'ufficio anche in presenza di ricorso inammissibile, purché l'impugnazione non sia tardiva.
- Il concordato in appello ha una fisionomia diversa dal patteggiamento: presuppone la rinuncia ai motivi di impugnazione e, pertanto, restringe significativamente l'oggetto del sindacato di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03028/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03050/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03086/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03106/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03108/2025 del 27/01/2025
- ordinanza_penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03109/2025 del 27/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →