Cassazione Penale, Ordinanza n. 02875/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Conferma la decisione della Corte d'appello nella parte in cui aveva mantenuto la responsabilità penale per il furto aggravato e si era limitata a intervenire sul trattamento sanzionatorio. Condanna inoltre il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva parzialmente riformato soltanto il trattamento sanzionatorio della condanna di primo grado per furto aggravato. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità, sostenendo che il proprio stato di salute avrebbe imposto la sottrazione del bene. La Corte di cassazione rileva che la scriminante richiede, oltre al pericolo attuale di un danno grave alla persona, anche l'assenza di alternative concrete e lecite di salvezza; nella specie, secondo la motivazione impugnata, l'imputato avrebbe potuto rivolgersi ad amici o familiari oppure chiedere l'intervento del personale sanitario, sicché difettavano attualità e inevitabilità del pericolo.
Norme richiamate
Norma richiamata come base della fattispecie di furto oggetto della condanna confermata in appello.
Norma richiamata per le aggravanti contestate al furto.
Richiamato implicitamente quale causa di giustificazione dello stato di necessità; la Corte ribadisce che richiede pericolo attuale di danno grave e assenza di alternative concrete e lecite di salvezza.
Massime di principio
- Lo stato di necessità non è configurabile per il solo fatto che l'agente versi in una situazione di disagio o di bisogno legata alla salute: occorre un pericolo attuale di un danno grave alla persona.
- La scriminante dello stato di necessità richiede l'inevitabilità del pericolo, nel senso che non devono esistere altre concrete possibilità di salvezza prive di disvalore penale.
- Quando il giudice di merito ha accertato la presenza di alternative lecite, il motivo di ricorso che invochi lo stato di necessità è manifestamente infondato se non si confronta con tale accertamento.
- Nel giudizio di cassazione, la doglianza sul mancato riconoscimento di una causa di giustificazione non può limitarsi a prospettare una diversa lettura dei fatti, ma deve evidenziare un effettivo errore di diritto o una motivazione manifestamente illogica.
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