Ordinanza n. 3322/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dispositivo del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI che ha respinto il ricorso contro la decisione della Corte Federale d’Appello FISE di annullamento dell’assemblea elettiva del Comitato Regionale Sardegna, nonché atti di commissariamento del Comitato regionale
Esito
Favorevole al resistente (parti controinteressate e amministrazioni sportive)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno proposto, ai sensi dell’art. 119 c.p.a., ricorso per l’annullamento, con domanda cautelare e risarcitoria, del dispositivo del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI del 27 febbraio 2026, relativo al ricorso contro la decisione della Corte Federale d’Appello FISE pubblicata il 6 novembre 2025. Quest’ultima aveva annullato la delibera dell’assemblea elettiva del Comitato Regionale FISE Sardegna del 24 febbraio 2025, il verbale della Commissione Verifica Poteri e gli atti conseguenti. Sono stati inoltre impugnati gli atti con cui il Presidente Federale FISE e il Consiglio Federale hanno disposto e ratificato il commissariamento del Comitato Regionale Sardegna. I ricorrenti si sono riservati motivi aggiunti e hanno chiesto la sospensione degli effetti del dispositivo del Collegio di Garanzia. Il giudice ha rilevato che, in linea di principio, il dispositivo può essere impugnato anche prima del deposito della motivazione, ma ha ritenuto operante il principio della pregiudiziale sportiva, tale da impedire una valutazione analitica del fumus boni iuris in assenza della motivazione della decisione. Ha inoltre escluso, allo stato, la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile e ha rilevato l’assenza di un interesse attuale e concreto all’impugnazione del solo dispositivo, non essendo ancora conoscibile il corredo logico-giuridico della decisione.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta. Il TAR ha ritenuto astrattamente non esclusa l’impugnabilità del dispositivo del Collegio di Garanzia prima della pubblicazione della motivazione, poiché il codice di giustizia sportiva considera definito il procedimento con la pubblicazione del dispositivo e l’art. 24 Cost. impone una tutela giurisdizionale effettiva contro atti potenzialmente lesivi. Tuttavia, in concreto, la mancata pubblicazione della motivazione impedisce di esaminare compiutamente il fumus boni iuris, in ragione della coessenzialità della motivazione al giudizio e del principio di pregiudiziale sportiva. Difetta inoltre il periculum in mora, non essendo stato dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile. L’impugnazione del solo dispositivo è stata ritenuta priva, allo stato, di interesse attuale e concreto, poiché soltanto la motivazione consentirà di comprendere le ragioni della decisione e di rendere effettivo il diritto di difesa. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Il ricorso è stato proposto secondo il rito speciale previsto per determinate controversie, con domanda cautelare.
Disciplina i presupposti della tutela cautelare, applicati dal TAR per valutare fumus boni iuris e periculum in mora.
art. 58, comma 3, codice di giustizia sportiva del CONI
il procedimento davanti al Collegio di Garanzia dello Sport si intende definito con la pubblicazione del dispositivo
La disposizione consente, in linea di principio, di considerare il dispositivo idoneo a definire il procedimento sportivo e quindi astrattamente impugnabile prima della pubblicazione della motivazione.
art. 24 Cost.
È stato richiamato per fondare una lettura estensiva diretta ad assicurare una tutela giurisdizionale effettiva contro un atto potenzialmente lesivo, anche prima del deposito della motivazione.
Massime di principio
- Il dispositivo di una decisione del Collegio di Garanzia dello Sport può essere astrattamente impugnato, anche in sede cautelare, prima della pubblicazione della motivazione quando, secondo la disciplina sportiva applicabile, la pubblicazione del dispositivo definisce il procedimento e l’atto produce effetti giuridici potenzialmente lesivi.
- La possibilità astratta di impugnare il dispositivo non comporta che il giudice amministrativo possa valutare compiutamente il fumus boni iuris prima della pubblicazione della motivazione: il principio della pregiudiziale sportiva e la coessenzialità della motivazione al giudizio impediscono una valutazione analitica delle censure in assenza delle ragioni della decisione.
- La tutela cautelare contro il solo dispositivo deve essere negata quando non sia dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile e l’impugnazione non presenti, allo stato, un interesse attuale e concreto, poiché la motivazione non ancora depositata è necessaria per rendere effettivo il diritto di difesa e per individuare l’utilità conseguibile dall’annullamento.
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