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Parere

Parere n. 968/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dal signor Nazario Montemitro contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’annullamento del provvedimento prot. n. 6440/C7c del 3 dicembre 2008 con cui il Dirigente dell’Istituto di istruzione superiore “A. Canova” di Vicenza ha respinto il suo ricorso avverso il provvedimento di non inclusione nelle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia (triennio 2008 - 2011) per i profili professionali di Assistente amministrativo e di Assistente tecnico.

Giustizia amministrativa201203616

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento del 3 dicembre 2008 di rigetto del ricorso avverso la non inclusione nelle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia per i profili di assistente amministrativo e assistente tecnico.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il dirigente scolastico aveva respinto il ricorso contro la sua esclusione dalle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia per il triennio 2008-2011. L’esclusione era stata motivata dal mancato possesso dei titoli richiesti, poiché l’attestato di qualifica professionale di “operatore immissione dati su elaboratore” non era stato ritenuto idoneo a integrare il diploma di scuola media inferiore ai sensi dell’art. 2, comma 6, del d.m. 9 giugno 2005, n. 55. Il ricorrente ha dedotto quale unico motivo di gravame la precedente inclusione in analoghe graduatorie relative a trienni precedenti. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità per mancata notifica ad almeno un controinteressato e ha contestato nel merito l’idoneità del titolo. La Sezione ha inoltre verificato la persistenza dell’interesse alla decisione, dichiarata dal ricorrente.

Il parere

Il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Al momento della sua proposizione era già stata pubblicata la graduatoria definitiva, in data 8 gennaio 2009, ma tale graduatoria non è stata impugnata: l’impugnazione riguardava soltanto il provvedimento dirigenziale di rigetto del ricorso contro l’esclusione. L’eventuale annullamento di quest’ultimo atto non avrebbe prodotto alcuna utilità concreta, poiché non avrebbe determinato la caducazione della graduatoria definitiva. La Sezione rileva inoltre un concorrente profilo di inammissibilità per omessa notifica ad almeno un controinteressato, che sarebbe stata necessaria per l’impugnazione della graduatoria ai sensi dell’art. 9, comma 2, d.P.R. 1199/1971. In ogni caso, il motivo è ritenuto infondato nel merito: l’attestato di qualifica professionale, non recando l’indicazione del relativo piano di studi, non è idoneo a integrare il diploma di scuola media inferiore secondo la disciplina applicabile.

Osservazioni

Carenza di interesse

Il ricorso è inammissibile perché è stato impugnato soltanto il provvedimento dirigenziale di rigetto e non la graduatoria definitiva, già pubblicata prima della proposizione del ricorso. L’eventuale annullamento dell’atto impugnato non avrebbe attribuito al ricorrente alcuna utilità concreta.

Omessa notifica a un controinteressato

L’impugnazione della graduatoria avrebbe dovuto essere notificata ad almeno un controinteressato ai sensi dell’art. 9, comma 2, d.P.R. 1199/1971. La mancata notifica costituisce un ulteriore e concorrente profilo di inammissibilità.

Idoneità dell’attestato di qualifica professionale

Il motivo è comunque infondato nel merito, poiché l’attestato di qualifica professionale posseduto dal ricorrente, in assenza dell’indicazione del relativo piano di studi, non è idoneo a integrare il diploma di scuola media inferiore secondo l’art. 2, comma 6, del d.m. 9 giugno 2005, n. 55.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 2, d.P.R. 1199/1971

    notifica del ricorso ad almeno un controinteressato

    L’impugnazione di un atto lesivo di posizioni di controinteressati, quale la graduatoria definitiva, deve essere notificata ad almeno uno di essi; l’omissione determina l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 2, comma 6, d.m. 9 giugno 2005, n. 55

    gli attestati di qualifica devono essere rilasciati “al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale”

    L’attestato di qualifica professionale può integrare il diploma di scuola media inferiore soltanto se risponde ai requisiti formativi previsti dalla disposizione, la cui verifica richiede anche l’indicazione del relativo piano di studi.

  • art. 14, legge 21 dicembre 1978, n. 845

    attestati di qualifica professionale

    La disposizione costituisce il riferimento normativo per gli attestati di qualifica professionale rilevanti ai fini dell’integrazione del titolo di studio richiesto.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, l’impugnazione di un atto endoprocedimentale o presupposto non è sorretta da interesse concreto e attuale quando l’atto finale lesivo, già adottato, non sia stato autonomamente impugnato e l’eventuale annullamento dell’atto intermedio non possa incidere sulla sua efficacia.
  • La mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato rende inammissibile l’impugnazione dell’atto che incide direttamente su una pluralità di posizioni individuali, come una graduatoria definitiva.
  • La precedente inclusione del candidato in graduatorie relative a periodi anteriori non dimostra, di per sé, il possesso dei requisiti richiesti per una successiva procedura, ove l’amministrazione debba verificare nuovamente la conformità dei titoli.
  • Un attestato di qualifica professionale può integrare il diploma di scuola media inferiore soltanto se è comprovata la corrispondenza del percorso formativo agli insegnamenti tecnico-scientifici del corrispondente corso statale; l’assenza dell’indicazione del piano di studi impedisce tale verifica.

Impugnazione dell’esclusione dalle graduatorie del personale ATA

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una persona fisica contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per l’annullamento del provvedimento del 3 dicembre 2008 con cui il dirigente di un istituto di istruzione superiore aveva respinto il ricorso contro la non inclusione nelle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia per il triennio 2008-2011, relativamente ai profili di assistente amministrativo e assistente tecnico.

Premesse e titolo contestato

L’esclusione era stata determinata dal mancato possesso dei titoli richiesti. In particolare, l’amministrazione aveva ritenuto inidoneo l’attestato di qualifica professionale di “operatore immissione dati su elaboratore” a integrare il diploma di scuola media inferiore posseduto dal ricorrente.

L’art. 2, comma 6, del d.m. 9 giugno 2005, n. 55 richiede che gli attestati di qualifica professionale previsti dall’art. 14 della legge n. 845/1978 siano rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale. L’amministrazione aveva escluso la sussistenza di tale corrispondenza.

Motivo del ricorso e attività istruttoria

Il ricorrente ha articolato un unico motivo, sostenendo che la sua precedente iscrizione in analoghe graduatorie relative a trienni anteriori dimostrasse il possesso dei titoli prescritti.

Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato e ne ha chiesto il rigetto nel merito. Con il parere interlocutorio n. 1466 del 14 maggio 2015, la Sezione aveva disposto la trasmissione al ricorrente della relazione ministeriale, assegnandogli un termine per eventuali controdeduzioni. Nel 2025 la relazione è stata trasmessa e, nel 2026, la Sezione ha chiesto al ricorrente di chiarire la persistenza dell’interesse alla decisione. Il ricorrente ha dichiarato di avere ancora interesse all’esame del gravame.

Carenza di interesse per mancata impugnazione della graduatoria definitiva

La Sezione ritiene il ricorso inammissibile per carenza di interesse. La graduatoria definitiva era stata pubblicata l’8 gennaio 2009, prima della proposizione del ricorso straordinario, avvenuta il 6 febbraio 2009. Tuttavia, il ricorrente non ha impugnato la graduatoria definitiva, ma soltanto il provvedimento dirigenziale che aveva respinto il ricorso contro l’esclusione.

L’annullamento del provvedimento impugnato non avrebbe prodotto alcuna utilità concreta, perché la graduatoria definitiva non sarebbe stata caducata per effetto dell’annullamento dell’atto dirigenziale. Difetta quindi l’interesse attuale e concreto alla decisione.

Omessa notifica ai controinteressati

La Sezione rileva inoltre un autonomo e concorrente profilo di inammissibilità. L’eventuale impugnazione della graduatoria definitiva avrebbe dovuto essere notificata ad almeno un controinteressato ai sensi dell’art. 9, comma 2, del d.P.R. 1199/1971. Tale notifica non è stata effettuata.

Infondato il motivo nel merito

Anche se il ricorso fosse stato ammissibile, l’unico motivo sarebbe stato infondato. La precedente inclusione in graduatorie relative a trienni anteriori non dimostra il possesso dei requisiti per la procedura successiva.

In particolare, l’attestato di qualifica professionale prodotto dal ricorrente non è idoneo a integrare il diploma di scuola media inferiore, poiché non reca l’indicazione del relativo piano di studi e non consente quindi di verificare la corrispondenza del corso agli insegnamenti tecnico-scientifici del corrispondente corso statale. La Sezione richiama, sul punto, anche il parere n. 729 del 21 aprile 2026.

Conclusioni

La Sezione Prima esprime il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato inammissibile, sia per carenza di interesse derivante dalla mancata impugnazione della graduatoria definitiva, sia per l’omessa notifica ad almeno un controinteressato. In via subordinata, il motivo è comunque ritenuto infondato nel merito.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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