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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24967/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Genova. Dal testo emerge che i primi due motivi censuravano, in modo generico, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte rileva però che tali questioni non risultavano essere state previamente dedotte con i motivi di appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva, in violazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; inoltre, le contestazioni formulate in ricorso erano anche generiche.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    I motivi di ricorso per cassazione non possono introdurre questioni non previamente devolute con l'appello; in difetto di tale devoluzione si verifica interruzione della catena devolutiva e l'eccezione è inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, indicata nel dispositivo.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non sono deducibili questioni nuove rispetto a quelle specificamente prospettate in appello, poiché opera il principio della devoluzione: la mancata deduzione preventiva determina l'inammissibilità del motivo.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici e non generici; censure apodittiche o meramente assertive non consentono il controllo di legittimità e conducono alla declaratoria di inammissibilità.
  • La doglianza relativa alle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione della pena deve essere articolata nei gradi di merito e sorretta da puntuali ragioni di critica, altrimenti non può essere esaminata in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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