Cassazione Penale, Ordinanza n. 24967/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Genova. Dal testo emerge che i primi due motivi censuravano, in modo generico, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte rileva però che tali questioni non risultavano essere state previamente dedotte con i motivi di appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva, in violazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; inoltre, le contestazioni formulate in ricorso erano anche generiche.
Norme richiamate
violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
I motivi di ricorso per cassazione non possono introdurre questioni non previamente devolute con l'appello; in difetto di tale devoluzione si verifica interruzione della catena devolutiva e l'eccezione è inammissibile.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, indicata nel dispositivo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non sono deducibili questioni nuove rispetto a quelle specificamente prospettate in appello, poiché opera il principio della devoluzione: la mancata deduzione preventiva determina l'inammissibilità del motivo.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e non generici; censure apodittiche o meramente assertive non consentono il controllo di legittimità e conducono alla declaratoria di inammissibilità.
- La doglianza relativa alle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione della pena deve essere articolata nei gradi di merito e sorretta da puntuali ragioni di critica, altrimenti non può essere esaminata in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24917/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24918/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24919/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24920/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24921/2026 del 03/07/2026
- ordinanza_penale · 3 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24922/2026 del 03/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →