Cassazione Civile, Ordinanza n. 09170/2026 del 11/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore)
La controversia
La controversia nasce nell'ambito di una procedura fallimentare, con riferimento al piano di riparto dell'attivo e alla liquidazione del compenso del curatore. La società ricorrente aveva contestato davanti al Tribunale un decreto del giudice delegato che aveva respinto il reclamo sul progetto di riparto predisposto dal curatore. Secondo la ricorrente, il primo motivo di ricorso denunciava la nullità del decreto del Tribunale per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., perché privo di intestazione, indicazione delle parti e ricostruzione in fatto. Con il secondo motivo si deduceva la violazione degli artt. 110 l.fall., 153 e 154 c.p.c., sostenendo che il curatore non potesse ritirare un progetto di riparto già comunicato ai creditori e ormai irrevocabile, e che il nuovo piano fosse quindi illegittimo. Con il terzo motivo si lamentava la violazione dell'art. 39 l.fall. e del d.m. n. 30/2012, sostenendo che il compenso del curatore fosse stato calcolato su un attivo fallimentare indebitamente comprensivo anche di somme ricavate nell'esecuzione immobiliare promossa dal creditore fondiario, in parte tramite vendita e in parte tramite transazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il decreto del Tribunale, in quanto provvedimento reso sul reclamo in materia fallimentare, deve essere motivato ma non soggiace ai requisiti formali propri della sentenza previsti dall'art. 132 c.p.c.; inoltre il provvedimento conteneva comunque gli elementi necessari a individuare parti, oggetto e ragioni della decisione. Ha respinto il secondo motivo rilevando che, anche a prescindere dal tema della possibilità del curatore di correggere o ritirare un piano già comunicato, la ricorrente avrebbe dovuto impugnare con le forme e nei termini di cui all'art. 36 l.fall. la comunicazione del ritiro del primo progetto di riparto, cosa che non risulta avvenuta. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che la giurisprudenza di legittimità consente di computare nel concetto di 'attivo realizzato' anche il ricavato dell'esecuzione promossa dal creditore fondiario quando il curatore abbia svolto nell'esecuzione un'attività idonea a produrre una concreta utilità per la massa; il Tribunale aveva accertato in fatto, con valutazione non censurata nei limiti consentiti, che tale attività del curatore sussisteva. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
I requisiti di forma-contenuto della sentenza non si applicano in modo pieno al decreto reso sul reclamo in materia fallimentare; è sufficiente la motivazione del provvedimento.
La censura sulla mancanza di intestazione e esposizione dei fatti è infondata se il provvedimento non è una sentenza e contiene comunque gli elementi essenziali per comprendere la decisione.
art. 26, ultimo comma, l.fall.
Il decreto sul reclamo in materia fallimentare deve essere motivato, ma non deve necessariamente contenere le conclusioni delle parti né la concisa esposizione dei fatti propria della sentenza.
L'atto del curatore con cui viene ritirato un precedente progetto di riparto andava contestato con il procedimento e nei termini propri del reclamo contro gli atti del curatore.
È richiamato in relazione al regime del riparto fallimentare e alla posizione dei creditori, ma non viene affermata una regola autonoma diversa da quella desunta dalla disciplina del reclamo.
È invocato per contestare la revocabilità/irrevocabilità degli atti processuali già comunicati, ma la Corte non ne fonda l'accoglimento.
È richiamato insieme all'art. 153 c.p.c. sul tema della modificabilità degli atti processuali, ma il motivo viene respinto per difetto di tempestiva contestazione del ritiro.
Il compenso del curatore va parametrato all'attivo realizzato, includendo il valore derivante dall'esecuzione fondiaria solo se il curatore abbia apportato un'attività concretamente utile per la massa.
Le percentuali di liquidazione del compenso del curatore si applicano all'attivo realizzato secondo il criterio interpretativo elaborato dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro di deduzione della nullità del decreto per vizi di motivazione/struttura formale del provvedimento impugnato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro per le censure di violazione di legge in tema di riparto fallimentare e compenso del curatore.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto è limitato; l'accertamento del contributo del curatore all'esecuzione fondiaria non è utilmente censurabile se non nei limiti del vizio motivazionale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002 n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 30.5.2002 n. 115
È richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Il decreto reso sul reclamo in sede fallimentare non è equiparabile alla sentenza e, pur dovendo essere motivato, non è soggetto in modo pieno ai requisiti formali di cui all'art. 132 c.p.c.; è sufficiente che consenta di individuare parti, oggetto e ragioni della decisione.
- L'eventuale contestazione della revoca o del ritiro di un progetto di riparto comunicato ai creditori deve essere proposta con gli strumenti e nei termini propri del reclamo ex art. 36 l.fall.; la mancata impugnazione tempestiva dell'atto preclude di far valere successivamente la sua illegittimità in sede diversa.
- Ai fini della liquidazione del compenso del curatore ex art. 39 l.fall., il ricavato della procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario può entrare nell'"attivo realizzato" solo se il curatore abbia svolto nell'esecuzione un'attività idonea a procurare una concreta utilità alla massa dei creditori, anche attraverso la distribuzione di somme ai creditori fallimentari.
- Le censure in cassazione che investono l'apprezzamento in fatto del contributo del curatore all'esecuzione sono scrutinabili solo nei limiti del vizio motivazionale consentito, non potendo essere trasformate in una nuova valutazione del merito.
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