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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31244/2025 del 17/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la dichiarazione di estinzione per decorso del tempo di due pene detentive (1 anno e multa da sentenza Tribunale di Lanciano 15/6/1998; 6 mesi Tribunale di Forlì 30/11/2009), sostenendo che il termine decennale ex art. 172 cod. pen. doveva decorrere dal 24/02/2011. Il giudice dell'esecuzione aveva invece formato cumulo e, pur avendo ridimensionato l'indulto con provvedimento del 20/06/2014, non aveva sciolto il cumulo; il ricorrente deduceva che, a causa del pregiudizio derivante dall'unificazione, si dovesse procedere allo scioglimento parziale del cumulo per consentire il calcolo distinto della prescrizione delle singole pene.

La decisione

Il giudice ha rigettato il ricorso. Ha applicato l'art. 172 cod. pen. (decorso del tempo della pena dalla data di irrevocabilità e sospensione con carcerazione) e richiamato il principio di unitarietà dell'esecuzione ex art. 76 cod. pen.: nelle esecuzioni per cumulo tutte le pene della stessa specie si eseguono contemporaneamente come pena unica e non è consentito sciogliere il cumulo nel corso dell'esecuzione al fine di dichiarare l'estinzione per prescrizione di una delle pene. Lo scioglimento del cumulo è ammesso solo per consentire l'accesso a benefici penitenziari (es. misure alternative, indulto, amnistia), non per far decorrere separatamente i termini estintivi. Perciò non erano decorsi i termini di estinzione delle pene e il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 172 cod. pen.

    La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni

    Il termine estintivo decorre dall'irrevocabilità della sentenza; l'efficacia estintiva è sospesa con l'inizio dell'esecuzione mediante carcerazione e riprende solo se l'esecuzione viene interrotta per fatto volontario del condannato.

  • art. 76 cod. pen.

    Principio di unitarietà dell'esecuzione: le pene della stessa specie, una volta unificate in cumulo, si eseguono contemporaneamente come pena unica; non è possibile fissare un ordine di espiazione che permetta di dichiarare la prescrizione di alcune pene durante l'esecuzione cumulata.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sezioni Unite e Sez. 1)

    Sez. U, n. 46387 del 17/12/2021 Scott; Sez. 1, n. 2590 del 11/12/2020; Sez. 1, n. 3372 del 13/12/2011

    Conferma che il decorso del tempo per l'estinzione ha inizio con l'irrevocabilità e si interrompe con la carcerazione; e che lo scioglimento del cumulo in corso di esecuzione è ammesso solo per finalità di benefici penitenziari, non per constatare l'estinzione di singole pene.

Massime di principio

  • Se le condanne sono confluite in un provvedimento di cumulo, l'esecuzione è unitaria e la detenzione va imputata alla pena complessiva: non è possibile sciogliere il cumulo in corso di esecuzione per dichiarare la prescrizione di una singola pena.
  • Il termine di estinzione ex art. 172 cod. pen. decorre dall'irrevocabilità della sentenza e si sospende con l'inizio dell'esecuzione mediante carcerazione; riprende solo in casi specifici (p.es. se il condannato si sottrae volontariamente).
  • Lo scioglimento del cumulo è ammesso dalla giurisprudenza principalmente per consentire l'accesso a benefici penitenziari o per effetti di indulto/amnistia, non per avvantaggiare il condannato facendo decorrere separatamente i termini estintivi durante l'esecuzione cumulata.
  • In situazioni in cui il cumulo determini un pregiudizio per il reo, valutare se il rimedio utile è lo scioglimento al fine specifico di ottenere un beneficio riconosciuto dalla legge; altrimenti il richiedente è destinato al regime della pena unitaria.
  • Per contestare il computo dei termini estintivi conviene verificare la data di irrevocabilità della sentenza, l'esistenza di periodi di carcerazione che sospendono il decorso e l'eventuale avvio formale dell'esecuzione accumulata.

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