Cassazione Penale, Ordinanza n. 05602/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti, in quanto diretti a rimettere in discussione questioni già definitivamente risolte con la decisione rescindente. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguarda un imputato già giudicato responsabile per lesioni personali, nei cui confronti la Corte d'appello di Roma, in sede di rinvio, ha rideterminato la pena con sentenza del 20 maggio 2024. Contro tale decisione l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte di cassazione rileva però che le censure investono punti già definiti nella precedente decisione rescindente n. 2965 del 2024 e, quindi, si pongono in violazione del vincolo derivante dall'art. 628, comma 2, c.p.p., che impedisce di riproporre questioni già decise nel giudizio di rinvio.
Norme richiamate
Nel giudizio di rinvio non possono essere dedotte censure su punti già definiti dalla sentenza rescindente; la riproposizione di tali questioni determina l'inammissibilità del ricorso.
sanzione pecuniaria ... congruo determinare in euro tremila
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio le parti non possono riproporre questioni già definite con la decisione rescindente, perché il thema decidendum resta vincolato ai punti devoluti e non ancora risolti.
- La violazione del limite devolutivo del giudizio di rinvio integra motivo non consentito e comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende consegue di regola, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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