Cassazione Civile, Ordinanza n. 23407/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (operatore NCC)
La controversia
La controversia nasce da un'ingiunzione di pagamento con confisca di un'imbarcazione, irrogata per avere svolto, in acque del territorio comunale di Venezia, un servizio di trasporto pubblico non di linea senza la prescritta autorizzazione comunale. I ricorrenti sostenevano che il trasporto fosse legittimo perché eseguito con natante munito di autorizzazione NCC rilasciata da altro Comune (Mira), e contestavano che la normativa statale, regionale e comunale applicata potesse imporre limiti territoriali incompatibili con la liberalizzazione del servizio, con il diritto UE e con la disciplina sul commercio elettronico. Chiedevano inoltre rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. In cassazione deducevano violazione della l. n. 21/1992, del d.l. n. 138/2011, del d.l. n. 1/2012, della L.R. Veneto n. 63/1993 e del regolamento comunale, oltre al contrasto con il diritto dell'Unione. La Corte rileva però, sulla base dei fatti già accertati nei gradi di merito, che il titolo rilasciato dal Comune di Mira prevedeva condizioni specifiche di svolgimento del servizio, risultate disattese, e che la sanzione contestata riguardava l'esercizio di servizi non di linea per via d'acqua in assenza di autorizzazione, con confisca ex lege.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. La cassazione non segue però le censure dei ricorrenti sul preteso venir meno della disciplina NCC o sul contrasto con il diritto UE: richiama invece la disciplina interpretata dalle Sezioni Unite sulla vigenza delle norme della l. n. 21/1992 e afferma che la questione decisiva è un'altra, cioè la corretta qualificazione della violazione. Secondo la Corte, l'aver svolto il servizio in difformità dalle condizioni del titolo non equivale all'esercizio del servizio in totale assenza di autorizzazione. Poiché i giudici di merito hanno applicato l'art. 43, lett. a), L.R. Veneto n. 63/1993, occorre un nuovo esame per verificare se la condotta integri invece una diversa ipotesi sanzionatoria, con conseguenze anche sulla confisca, che non sarebbe automaticamente dovuta nelle ipotesi di mera difformità dal titolo.
Norme richiamate
art. 43, comma 1, lett. a), L.R. Veneto n. 63/1993
"esercizio di servizi pubblici non di linea per via d'acqua in assenza della prescritta autorizzazione o licenza"
La norma sanziona il trasporto abusivo svolto in totale assenza di titolo; non si applica automaticamente quando il servizio sia svolto con autorizzazione rilasciata da altro Comune ma in difformità dalle condizioni del titolo.
art. 44 L.R. Veneto n. 63/1993
Prevede la confisca come conseguenza della violazione contestata, ma la sua applicazione dipende dalla corretta qualificazione dell'illecito.
art. 27, comma 1, lett. a), Regolamento comunale attuativo
Richiamato come disposizione sanzionatoria del servizio di trasporto non di linea privo di autorizzazione; va coordinato con la distinzione tra assenza di titolo e difformità dal titolo.
art. 28 Regolamento comunale attuativo
Richiamato per la previsione della confisca del natante in caso di specifiche violazioni.
Le previgenti disposizioni sugli NCC sono state interpretate nel senso che restano vigenti e applicabili durante il periodo di sospensione delle modifiche introdotte dal legislatore successivo.
d.l. n. 207/2008, art. 29, comma 1-quater
Ha ridisegnato la disciplina NCC, introducendo vincoli territoriali e obblighi ulteriori; secondo la ricostruzione richiamata dalla Corte, non ha abrogato le norme previgenti ma le ha integrate.
d.l. n. 244/2016, art. 9, comma 3
La disposizione di interpretazione autentica ha sospeso l'efficacia delle fattispecie introdotte dal d.l. n. 207/2008, posticipandone l'operatività.
art. 267 TFUE
La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata assorbita dall'accoglimento del ricorso e non esaminata nel merito.
artt. 49 e 56 TFUE
Richiamati dai ricorrenti a sostegno del preteso contrasto con la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, ma le relative questioni restano assorbite.
Direttiva 2000/31/CE
Invocata dai ricorrenti in relazione al commercio elettronico, ma la questione è rimasta assorbita.
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative per il trasporto non di linea per via d'acqua, occorre distinguere tra esercizio del servizio in totale assenza di autorizzazione ed esercizio del servizio con autorizzazione esistente ma svolto in difformità dalle condizioni imposte dal titolo: solo la prima ipotesi integra l'illecito di esercizio abusivo senza autorizzazione.
- La confisca del natante, quando prevista come conseguenza della violazione, non può essere applicata automaticamente se la condotta concretamente accertata integra una mera difformità dalle condizioni dell'autorizzazione e non una radicale mancanza del titolo.
- Nel giudizio di cassazione, la Corte può accogliere il ricorso per una ragione di diritto diversa da quella dedotta, purché essa sia fondata sui fatti già allegati e accertati nei gradi di merito e non comporti una modifica officiosa del thema decidendum.
- La disciplina dei servizi NCC va ricostruita tenendo conto delle modifiche normative e delle sospensioni di efficacia introdotte dal legislatore: le disposizioni previgenti non risultano automaticamente espunte quando la normativa successiva ne abbia solo integrato o sospeso l'operatività.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23318/2023 del 01/08/2023
- ordinanza_civile · 1 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23320/2023 del 01/08/2023
- ordinanza_civile · 1 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23321/2023 del 01/08/2023
- ordinanza_civile · 1 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23322/2023 del 01/08/2023
- ordinanza_civile · 1 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23327/2023 del 01/08/2023
- ordinanza_civile · 1 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23329/2023 del 01/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →