Cassazione Civile, Ordinanza n. 00714/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate e quindi confermato la pretesa fiscale relativa all'IRPEF per l'anno d'imposta 2006. L'accertamento riguardava una maggiore imposta derivante dalla plusvalenza ritenuta realizzata con la vendita di un terreno edificabile, il cui valore era stato determinato dall'Ufficio sulla base di un precedente accertamento eseguito ai fini delle imposte di registro e catastali. Il ricorso per cassazione era articolato in tre motivi, ma nel corso del giudizio l'Agenzia ha depositato un provvedimento di autotutela totale con cui ha annullato integralmente l'unico atto impositivo oggetto della controversia, preannunciandone la caducazione e facendo venir meno la materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuto annullamento totale in autotutela dell'avviso di accertamento oggetto del giudizio e ha ritenuto che ciò determinasse la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata, rilevando che la sopravvenuta composizione della controversia prevale anche su eventuali cause di inammissibilità del ricorso per cassazione. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'annullamento in autotutela dell'atto impositivo determina cessazione della materia del contendere e, in tale evenienza, il giudizio va definito con cassazione senza rinvio.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'annullamento totale in autotutela dell'unico atto impositivo controverso comporta la cessazione della materia del contendere e impone la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
- La sopravvenuta cessazione della materia del contendere prevale sulle eventuali ragioni di inammissibilità del ricorso per cassazione, perché viene meno ogni interesse attuale alla decisione.
- Quando la lite è definita per effetto dell'autotutela totale dell'Amministrazione, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese di lite, in ragione dell'esito sopravvenuto della controversia.
Come è indicizzato
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