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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36735/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto che, pur non sussistendo elementi tali da comportare un proscioglimento certo sul merito ex art. 129, comma 2, c.p.p., il termine massimo di prescrizione del reato è decorso il 24 maggio 2022, ossia prima della pronuncia della sentenza impugnata del 05/07/2022. Ne è conseguito che il reato si è estinto per prescrizione e la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso con quattro motivi. I primi tre deducevano vizi di motivazione e violazione di legge in ordine all'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato (la materiale sottrazione/alterazione dell'erogazione di energia) e dell'elemento soggettivo (la coscienza e volontà di appropriarsi dell'energia). Il quarto motivo, in via subordinata, deduceva l'intervenuta prescrizione del reato in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte invoca l'art. 129, comma 2 c.p.p. per affermare che, in mancanza di elementi che determinino un proscioglimento certo, deve comunque essere rilevata l'estinzione del reato quando la prescrizione sia già maturata prima della pronuncia, comportando l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

  • reato di "furto di energia elettrica" (accusa oggetto del processo)

    La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per furto aggravato di energia elettrica; tuttavia l'accertamento della responsabilità penale è stato reso irrilevante dalla successiva declaratoria di estinzione per prescrizione operante alla data del 24/05/2022.

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato si è perfezionata prima della pronuncia di una sentenza, la Corte di legittimità può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato.
  • La rilevazione d'ufficio della prescrizione è possibile anche in Cassazione quando emerge dagli atti che il termine si è estinto prima della pronuncia impugnata; in tal caso la pronuncia sul merito diventa irrilevante.
  • I motivi sostanziali (mancanza dell'elemento oggettivo o soggettivo) possono essere decisi se gli elementi probatori lo consentono, ma la prescrizione estinta prima della sentenza prevale e determina l'annullamento per estinzione del reato.
  • In casi analoghi è importante calcolare con precisione i termini di prescrizione e confrontarli con la data di pronuncia delle sentenze: se la prescrizione è già maturata, la strategia difensiva può essere orientata anche a ottenere la declaratoria dell'estinzione del reato.

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