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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43235/2022 del 14/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Monza. La difesa ha censurato la motivazione del riesame come apparente e carente perché il fumus commissi delicti si fondava sull'asserita mancanza dei formulari di identificazione dei rifiuti (documenti attestanti l'attività di trasporto dell'impresa del ricorrente), mentre la difesa aveva fatto presente che tali formulari erano stati sequestrati in originale dalla Guardia di Finanza nel corso della perquisizione e dunque non erano nella disponibilità dell'indagato ma nella disponibilità del Pubblico Ministero, il quale non li aveva invece prodotti a sostegno della richiesta cautelare. Sono state denunciate omissioni di trasmissione di atti e carenze motivazionali nel riesame circa la valutazione del fumus e del periculum.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato per violazione di legge dovuta a carenza motivazionale. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame non abbia dato conto, né documentale né argomentativo, dell'irrilevanza o dell'insussistenza dell'eccezione difensiva relativa ai formulari sequestrati, eludendo così l'obbligo di motivazione nei limiti del giudizio cautelare. Ha altresì sottolineato che il giudice cautelare deve valutare il fumus sulla base delle concrete risultanze processuali e non sulla sola astratta configurabilità del reato. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Monza per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Disciplina il giudice del riesame competente a conoscere dell'impugnazione contro i provvedimenti cautelari reali; qui rilevante perché il Tribunale ha operato in tale funzione.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Regola il sequestro preventivo: richiede la sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora; il giudice del riesame deve valutare la serietà degli indizi e le concrete risultanze probatorie.

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    Norma sostanziale richiamata nella censura (riferita alla fattispecie contestata); indicata come una delle norme la cui violazione è stata dedotta dal ricorrente.

  • artt. 192, 291 e 309 comma 5 cod. proc. pen.

    Richiamate in relazione a profili processuali (es. obblighi di trasmissione degli atti e documentazione a sostegno delle misure cautelari); la mancata trasmissione o allegazione documentale è stata denunciata come vizio procedurale.

  • art. 606 comma 1 lett. b e c cod. proc. pen.

    Indica i motivi di ricorso per cassazione invocati (violazione di legge e motivazione apparente/omessa) su cui si fonda la proposta impugnazione.

  • art. 325 comma 1 cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per cassazione per violazione di legge; la Corte lo interpreta includendo la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente come vizio rilevante.

Massime di principio

  • Il giudice del riesame deve motivare specificamente, anche in modo sintetico, sulle obiezioni difensive attinenti a elementi decisivi per il sequestro (es. documenti sequestrati) e non può ignorare documenti in possesso della Procura che incidono sul fumus commissi delicti.
  • La mancanza di una spiegazione documentale o argomentativa sulla rilevanza o irrilevanza di un elemento probatorio decisivo integra una violazione di legge per carenza di motivazione rilevabile in Cassazione.
  • Nel giudizio cautelare il giudice non può limitarsi alla sola astratta configurabilità del reato: deve valutare le concrete risultanze processuali e la serietà degli indizi (non è richiesta la prova definitiva né il giudizio sulla responsabilità).
  • Se documenti necessari alla decisione sono materialmente nella disponibilità della Procura (perché sequestrati), la difesa può censurare l'assenza di tali documenti nell'atto cautelare e tale omissione può giustificare l'annullamento del provvedimento se il giudice non fornisce adeguata spiegazione.
  • Le questioni di irrilevanza o di superfluità di prove sollevate dalle parti devono essere affrontate e motivate dal giudice cautelare; l'elusione di questo obbligo favorisce l'accoglimento del ricorso per carenza motivazionale.

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