Cassazione Penale, Sentenza n. 36196/2023 del 30/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La difesa ha chiesto la restituzione in termini (ai sensi dell'art. 175 c.p.p.) per proporre appello avverso la sentenza n.62/2022 del Tribunale di Isernia, sostenendo che non ha potuto rispettare il termine di impugnazione a causa di forza maggiore: un'informazione telefonica errata fornita dalla Cancelleria del Tribunale di Isernia, dalla quale risultava che la motivazione non era stata depositata. La difesa ha prodotto tabulati telefonici e attestazioni della Cancelleria (compresa annotazione SICP del 12/5/2022 e successiva certificazione). La Corte di appello di Campobasso aveva rigettato la richiesta ritenendo, tra l'altro, che il contatto fosse avvenuto il 10/5/2022 (ultimo giorno utile) e che le annotazioni nel SICP non avessero valore certificativo. Il ricorrente ha dedotto in cassazione vizi di motivazione e travisamento dei fatti e ha sostenuto che l'informazione fu ricevuta l'11/5/2022 e che la successiva annotazione nel SICP (12/5/2022) dimostra che alla data del contatto la Cancelleria non poteva comunicare l'avvenuto deposito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolta il ricorso, annullando con rinvio l'ordinanza della Corte di appello di Campobasso. La Corte suprema ha ritenuto errata e insufficiente la motivazione del rigetto: in fatto il contatto era dell'11/5/2022 (non del 10/5/2022) e la annotazione SICP del 12/5/2022 dimostra che alla data del contatto la Cancelleria non poteva attestare l'avvenuto deposito. Inoltre la Corte ha affermato che l'errata informazione della Cancelleria integra, in casi documentati, causa di forza maggiore idonea a giustificare la restituzione in termini per proporre impugnazione; la prova di tale informazione può essere fornita anche mediante documentazione non formalmente certificativa, purché sottoposta a rigoroso apprezzamento. Rinvio alla Corte di appello di Campobasso, in diversa composizione, per rivalutare l'istanza di restituzione alla luce dei principi espressi.
Norme richiamate
Norma che disciplina la restituzione in termini per l'impugnazione (per cause di forza maggiore o altri motivi giustificativi). La Corte ha ritenuto che un'errata informazione della Cancelleria possa costituire causa di forza maggiore ai fini della restituzione, purché comprovata.
art. 606, lett. d) ed e) cod. proc. pen.
Motivi di ricorso per cassazione invocati dal difensore (d) per omessa o contraddittoria motivazione su punti decisivi del fatto e (e) per travisamento dei fatti. La Corte ha ritenuto fondati tali motivi rilevando errori di fatto e motivazione nell'ordinanza impugnata.
Circolare Ministero della Giustizia n. 78441 (11/6/2013)
Richiama i responsabili penali ad aggiornare quotidianamente il SICP, evidenziando che il sistema ha sostituito i registri cartacei. La circolare è stata prodotta come elemento di contesto per attribuire rilevanza all'annotazione informatica, anche se non equivale a certificazione formale.
Massime di principio
- L'errata informazione ricevuta dalla Cancelleria di un ufficio giudiziario, se adeguatamente documentata, può integrare causa di forza maggiore idonea a giustificare la restituzione in termini per proporre impugnazione (art.175 c.p.p.).
- La prova dell'esistenza dell'informazione erronea non deve essere necessariamente costituita da documenti formalmente certificativi: possono valere altresì documenti informatici e attestazioni, purché sottoposti a rigoroso apprezzamento e correlati ad elementi oggettivi (es. tabulati, annotazioni informatizzate).
- La data e il contenuto del contatto con la Cancelleria sono elementi decisivi: la valutazione del giudice deve basarsi su dati oggettivi (tabulati telefonici, annotazioni del sistema) e non su presunzioni non verificate.
- Le annotazioni in sistemi interni (SICP o similari), pur non essendo automaticamente 'certificati', possono avere rilevanza probatoria significativa se la temporalità delle annotazioni dimostra che alla data del contatto l'ufficio non poteva avere informazioni diverse da quelle comunicate.
- Il giudice di merito deve motivare in modo chiaro e congruo sul valore probatorio degli elementi prodotti per ottenere la restituzione in termini; la mancata o travisata valutazione di tali elementi può giustificare l'annullamento in cassazione.
- In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe conservare e produrre elementi oggettivi (tabulati telefonici, e-mail, attestazioni di cancelleria, copie di annotazioni informatiche) per dimostrare l'effettiva comunicazione errata e la temporalità degli eventi.
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