Cassazione Penale, Sentenza n. 10246/2024 del 12/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la dichiarazione di inammissibilità per tardività dell'appello contro la sentenza di proscioglimento del Tribunale di Foggia. Sosteneva che la Corte territoriale non aveva tenuto conto della sospensione dei termini processuali disposta dalla normativa emergenziale Covid-19 (decreto-legge 17/03/2020 n.18 conv. nella L.24/04/2020 n.27), che ha sospeso i termini dal 9 marzo al 11 maggio 2020, comportando una proroga di 64 giorni del termine per il deposito della motivazione della sentenza fissato dal giudice ex art. 544, comma 3, c.p.p.; di conseguenza l'appello, depositato il 24/06/2020, era tempestivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto violato il disposto della normativa emergenziale (art. 82, comma 2, del d.l. n.18/2020 conv. in L.27/2020) e dei principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità: la sospensione 9/3/2020-11/5/2020 si applica al termine per il deposito della sentenza fissato in dispositivo e, se il termine originario fosse scaduto nel periodo di sospensione, va automaticamente prorogato di 64 giorni. Poiché il termine prorogato scadeva l'8/7/2020, l'appello del 24/6/2020 era tempestivo. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Bari per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma richiamata quale titolo formale della decisione impugnata: disciplina la mera dichiarazione di inammissibilità dell'appello per tardività.
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conv. nella L. 24 aprile 2020, n. 27, art. 82, comma 2
dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali; si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini ... per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali
La sospensione emergenziale interrompe il decorso dei termini; se il termine originario per il deposito della motivazione (fissato dal giudice) sarebbe scaduto nel periodo di sospensione, esso è automaticamente prorogato di 64 giorni e determina il dies a quo per proporre impugnazione.
art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
Il termine assegnato dal giudice per il deposito della motivazione nel dispositivo costituisce il termine rilevante (dies a quo collegato alla scadenza di quel termine) per il computo dei termini di impugnazione; se tale scadenza cade nel periodo di sospensione va prorogata secondo la disciplina emergenziale.
art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma richiamata nel ricorso quale fondamento processuale delle impugnazioni; indicata tra le disposizioni che il ricorrente riteneva violate dalla decisione impugnata.
Cass. pen., Sez. 6, n. 663 del 10/11/2022 (Fallea), Rv. 284163
Precedente di legittimità che chiarisce che la sospensione 'covid' di 64 giorni si applica anche al termine per il deposito della sentenza che sarebbe venuto a scadere tra il 9/3/2020 e l'11/5/2020, e che il dies a quo per proporre impugnazione è collegato alla scadenza del termine assegnato dal giudice, non alla data materiale del deposito.
Massime di principio
- La sospensione dei termini disposta per l'emergenza Covid (9/3/2020-11/5/2020) proroga ex lege i termini processuali di 64 giorni quando il termine originario scade durante il periodo di sospensione.
- Per il computo dei termini di impugnazione rileva la scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della motivazione (art. 544, comma 3 c.p.p.), non la data materiale in cui la sentenza è stata depositata.
- Se un giudice territoriale dichiara tardiva un'impugnazione proposta prima della scadenza del termine prorogato dall'ordinamento emergenziale, la decisione può essere cassata per omessa applicazione della disciplina di sospensione.
- In casi analoghi va sempre verificato se la scadenza originaria del termine è ricompresa nel periodo di sospensione: se sì, considerare automaticamente la proroga di 64 giorni prima di dichiarare un atto tardivo.
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio decisioni che hanno errato nel calcolo dei termini di impugnazione alla luce della normativa emergenziale e rinviare gli atti al giudice competente per il prosieguo.
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