Cassazione Civile, Ordinanza n. 13358/2026 del 08/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente territoriale)
La controversia
Il titolare di un’azienda agrituristica ha agito per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente causati dall’ingresso di cinghiali nel terreno dell’azienda, con danneggiamento anche della piscina. In primo grado il Tribunale ha rigettato la domanda, ritenendo che non fossero state eseguite le opere preventive prescritte dal personale dell’ATC e che fosse stata usata una modulistica non appropriata. In appello la Corte territoriale ha confermato il rigetto, ma con diversa ratio, affermando che la domanda era stata impropriamente qualificata e che, in realtà, si trattava di una domanda di natura indennitaria/risarcitoria da proporre nei confronti della Regione Toscana, titolare dei poteri di gestione della fauna selvatica, e non nei confronti dell’ATC. Il ricorrente ha proposto tre motivi per cassazione: (1) violazione dell’art. 2135 c.c. e della L. n. 96/2006 sull’agriturismo, sostenendo che la sua qualità di imprenditore agricolo a titolo principale non fosse stata considerata; (2) violazione della L.R. Toscana n. 3/1994, assumendo che i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna spettassero all’ATC; (3) omessa valutazione della somma richiesta e dei fatti pacifici, deducendo violazione dell’art. 115 c.p.c. ai fini della quantificazione del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non colpissero efficacemente la ratio decidendi della sentenza d’appello, poiché il ricorrente non aveva adeguatamente riportato l’originario contenuto dell’atto di citazione e non aveva consentito il controllo sulla corretta individuazione della causa petendi. La Corte ha ribadito la distinzione ontologica tra risarcimento del danno e indennizzo in materia di danni da fauna selvatica: il risarcimento presuppone l’allegazione e prova degli elementi dell’illecito, mentre l’indennizzo è una tutela diversa, rimessa alla disciplina regionale e a un bilanciamento legislativo di interessi. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la liquidazione del danno viene in rilievo solo dopo l’individuazione del soggetto passivamente legittimato e l’accertamento dell’an debeatur; poiché l’unico convenuto era stato ritenuto estraneo alla legittimazione passiva, la censura sulla quantificazione era preclusa. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge; la Corte rileva che le censure non superano il vaglio di ammissibilità perché non aggrediscono la ratio della decisione impugnata.
Invocato dal ricorrente per la qualifica di imprenditore agricolo, ma ritenuto non decisivo rispetto al tema dell'individuazione del soggetto passivamente legittimato nella domanda proposta.
Richiamata dal ricorrente in materia di agriturismo, ma non ritenuta sufficiente a superare la qualificazione della domanda come proposta contro un soggetto privo di legittimazione passiva.
L.R. Toscana n. 3 del 12/01/1994
Richiamata per sostenere la competenza degli ATC in materia di fauna selvatica; la Corte afferma però che, per il risarcimento dei danni da fauna selvatica, la legittimazione appartiene alla Regione Toscana, salvo diversa disciplina indennitaria regionale.
La censura di omessa valutazione dei fatti pacifici è dichiarata inammissibile perché la quantificazione del danno presuppone prima l'identificazione del responsabile e l'accertamento dell'an debeatur.
Richiamato solo per affermare che la liquidazione equitativa del danno resta comunque subordinata alla previa dimostrazione dei presupposti dell'azione risarcitoria.
È richiamato come norma di rinvio ai criteri di liquidazione del danno extracontrattuale, ma la sua operatività è preclusa se manca la legittimazione passiva del convenuto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento della condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In materia di danni cagionati dalla fauna selvatica, occorre distinguere nettamente tra azione risarcitoria e tutela indennitaria: la prima presuppone allegazione e prova degli elementi dell'illecito e dell'esatta individuazione del soggetto obbligato, la seconda discende da una scelta legislativa regionale di bilanciamento di interessi e opera entro limiti e presupposti propri.
- Chi ricorre per cassazione deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione di merito si fonda sull'errata identificazione della causa petendi o del convenuto, il ricorso è inammissibile se non riporta gli atti rilevanti e non consente il controllo sulla corretta qualificazione della domanda.
- La liquidazione del danno, anche equitativa, è logicamente e giuridicamente successiva all'accertamento dell'an debeatur e alla verifica della legittimazione passiva del convenuto; in difetto, le censure sulla quantificazione sono precluse.
- La tutela risarcitoria per danni da fauna selvatica resta soggetta alle regole generali dell'illecito aquiliano quanto a oneri di allegazione e prova, mentre l'eventuale disciplina indennitaria ha natura diversa e non può essere confusa con il risarcimento integrale.
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