Cassazione Penale, Sentenza n. 37225/2022 del 03/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze che ha rigettato l'appello cautelare proposto da VORA Andi contro il diniego, da parte della Corte d'Appello di Firenze, di sostituzione della misura custodiale in carcere con una misura meno afflittiva. I fatti riguardano il trasporto di oltre due chilogrammi di cocaina. Il ricorrente deduceva manifesta illogicità, mancanza e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che il Tribunale non aveva adeguatamente valutato i fatti nuovi vantati (ammissione di responsabilità, collaborazione parziale, presunto distacco dai circuiti criminali) e che non era stata fornita motivazione idonea a escludere il ridimensionamento delle esigenze cautelari né a motivare il rifiuto della misura domiciliare con braccialetto elettronico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale del riesame che ha escluso la sussistenza di elementi di novità idonei a modificare il quadro cautelare: gravità della condotta (trasporto oltre 2 kg di cocaina), condanna di primo grado (5 anni e 20.000 euro di multa), precedente penale e ruolo affidabile nell'organizzazione internazionale di traffico di stupefacenti indicano un concreto pericolo di reiterazione. La collaborazione e l'ammissione dei fatti sono state considerate elementi recessivi rispetto al rischio di ripresa dell'attività delittuosa. Anche la misura domiciliare con controllo elettronico è stata ritenuta insufficiente a neutralizzare il rischio di riallacciare rapporti criminali. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e rinvio all'ufficio per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.
Norme richiamate
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94, comma 1 ter, disp.att. cod.
Rinvio formale alla cancelleria per gli adempimenti consequenziali alla pronuncia; norma amministrativa di esecuzione dell'ordine di servizio giudiziario.
Giurisprudenza - Sez.2, n.18130 del 13/04/2016 (Antignano, Rv.266676)
richiamata in relazione ai requisiti di novità necessari in appello cautelare
Principio che l'appello cautelare ha natura devolutiva limitata: il riesame non deve riesaminare integralmente la sussistenza delle condizioni della misura ma verificare l'adeguatezza della motivazione rispetto ad eventuali fatti nuovi idonei a modificare il quadro cautelare.
Giurisprudenza - Sez.6, n.45826 del 27/10/2021 (D'Ippolito Veronica, Rv.282292)
utilizzata come richiamo al principio di limitazione del sindacato in appello cautelare
Conferma che la mera reiterazione di argomenti già valutati non soddisfa il requisito di novità richiesto per ottenere la riconsiderazione cautelare.
Giurisprudenza - Sez.6, n.1084 del 12/11/2015 (Masella, Rv.265891)
richiamata in relazione all'insufficienza della detenzione domiciliare con presidi elettronici quando sussiste concreto pericolo di reiterazione
Precedente che afferma come il braccialetto elettronico e la detenzione domiciliare possano risultare inidonei se la personalità dell'imputato e la gravità della condotta denotano un rischio persistente di ricollegamento ai sodali.
Giurisprudenza - Sez.3, n.44634 del 24/04/2015 (Querulo, Rv.265494)
citata a supporto della valutazione del pericolo di recidiva
Sostiene che, nella valutazione delle esigenze cautelari, si devono considerare la natura e portata dell'illecito e i profili personalistici dell'imputato.
Giurisprudenza - Sez.3, 24/04/2018 (Ruggerini, Rv.273674.01)
richiamata in relazione all'obbligo del giudice di evidenziare le ragioni del rischio di reiterazione
Principio secondo cui il giudice deve motivare perché sussista alta probabilità di reiterazione, anche se non imminente, per giustificare la misura cautelare carceraria.
Giurisprudenza - Sez.5, 29/11/2018 (Avolio, Rv.277242.01)
citate come ulteriori precedenti coerenti con la valutazione del rischio di reiterazione
Conferma degli indirizzi giurisprudenziali sulla valutazione del pericolo di recidiva e sulla sufficienza o meno di misure meno afflittive.
Massime di principio
- In appello cautelare il riesame è limitato: il giudice verifica se l'ordinanza impugnata è adeguatamente motivata e se siano stati prodotti fatti nuovi e realmente idonei a modificare il quadro cautelare; non è consentito un nuovo, pieno esame della sussistenza delle condizioni della misura.
- Il mero decorso del tempo dall'applicazione della misura non determina automaticamente l'affievolimento delle esigenze cautelari; occorre valutare la gravità del reato, il ruolo dell'imputato e la presenza di precedenti o condanne.
- Ammissioni di responsabilità o forme di collaborazione possono essere valutate come attenuanti, ma non neutralizzano automaticamente il pericolo di reiterazione se permangono elementi che indicano inserimento stabile in circuiti criminali.
- La detenzione domiciliare con controllo elettronico può essere insufficiente se sussiste un concreto rischio di riallacciarsi a reti criminose; il giudice deve motivare la specifica inadeguatezza dei presidi meno afflittivi rispetto al profilo di rischio.
- Per ottenere il riesame favorevole è necessario introdurre elementi nuovi e concreti (fatti sopravvenuti o circostanze non valutate) che modifichino apprezzabilmente il quadro probatorio o cautelare.
- La motivazione del giudice deve esplicitare i profili che giustificano la misura, in particolare le ragioni che fondano la probabilità di reiterazione (natura della condotta, quantità/gravità, ruolo nell'organizzazione, precedenti).
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