Cassazione Penale, Sentenza n. 4492/2022 del 09/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che lo ha dichiarato colpevole dell'art. 14, comma 5-ter, (d.lgs. citato) e lo ha condannato a euro 7.000,00 di multa. Il ricorso sviluppa due motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 431 c.p.p., perché il Giudice avrebbe acquisito nel fascicolo, nonostante l'opposizione della difesa, un'annotazione di polizia giudiziaria del 19/10/2018 sulla quale si sarebbe basata la valutazione della validità dell'accettazione, e quindi della regolarità della notificazione del decreto di citazione a giudizio; 2) violazione e vizio di motivazione in relazione all'art. 162, comma 4-bis, c.p.p., sostenendo che il verbale ex art. 161 non riporta l'assenso del difensore all'elezione di domicilio e che l'annotazione di servizio del giorno successivo non è idonea o è dubbia e non può sostituire il consenso che, a loro avviso, deve risultare dal verbale contestuale.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ritiene che l'annotazione di polizia giudiziaria sia stata utilizzata solo ai fini dell'accertamento della regolarità della notifica e non come prova di responsabilità penale, perciò il vizio dedotto ai sensi dell'art. 431 c.p.p. è manifestamente infondato; la Corte osserva tuttavia che gli atti relativi alla citazione a giudizio dovrebbero essere comunque inseriti nel fascicolo ex art. 431 c.p.p. Per il secondo motivo la Corte ritiene che l'art. 162, comma 4-bis, c.p.p. richieda l'assenso del difensore "unitamente" all'elezione di domicilio solo in senso sostanziale (l'assenso e l'elezione devono esistere entrambi prima della notificazione al difensore domiciliatario), non imponendo la contemporaneità formale; pertanto un'annotazione successiva della polizia giudiziaria che documenti l'assenso è idonea se anteriore alla notifica. Per questi motivi il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 14, comma 5-ter d.lgs. n. 2986 del 1998
Norma sostanziale contestata per la quale l'imputato è stato dichiarato colpevole e multato; dal testo emerge solo l'indicazione della fattispecie applicata alla condanna.
Disciplina l'inserimento nel fascicolo del dibattimento di atti tassativamente indicati e la possibilità che le parti facciano inserire altri atti che possano divenire prova; la Corte distingue l'uso dell'annotazione di PG per verificare la regolarità della notifica (ammesse) dall'impiego come prova di responsabilità penale, e sottolinea comunque che gli atti relativi alla citazione vanno inseriti nel fascicolo ex art. 431 per agevolare i controlli d'ufficio del giudice.
art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen.
l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario
La norma richiede che l'assenso del difensore esista "unitamente" all'elezione, ma la Corte interpreta tale requisito come non necessariamente sinonimo di contemporaneità formale: è sufficiente che l'assenso sussista prima della notificazione eseguita presso il difensore domiciliatario e possa risultare anche da atto separato anteriore alla notifica.
Richiamato come il verbale in cui normalmente si registra la dichiarazione di elezione di domicilio; la Corte osserva che l'assenza dell'assenso nel verbale non esclude la validità della domiciliazione se esistono altri atti idonei a documentare l'assenso.
Richiamato in riferimento alla procedura prevista per rendere utilizzabili nel giudizio atti inseriti nel fascicolo; la Corte lo menziona nel contesto della disciplina dell'art. 431 per distinguere atti destinati a diventare prova.
Massime di principio
- Un'annotazione della polizia giudiziaria può essere utilizzata per accertare la regolarità di una notificazione anche se non era inserita originariamente nel fascicolo del dibattimento, purché l'uso non abbia trasformato quell'annotazione in elemento probatorio contro l'imputato senza le formalità previste.
- L'assenso del difensore domiciliatario richiesto dall'art. 162, comma 4-bis, c.p.p. non deve necessariamente risultare dal medesimo verbale dell'imputato in cui si dichiara l'elezione: è sufficiente che tale assenso esista e sia documentalmente accertabile prima della notificazione effettuata presso il difensore.
- Per evitare contestazioni è buona prassi che la scelta di domicilio e l'accettazione del difensore siano documentate chiaramente e, se possibile, contestualmente; in mancanza, bisogna conservare atti o annotazioni che provino l'assenso anteriore alla notificazione.
- Gli atti relativi alla citazione a giudizio e alla domiciliazione dovrebbero essere inseriti nel fascicolo ex art. 431 c.p.p. per consentire al giudice di rilevare d'ufficio eventuali nullità e garantire la regolare durata del processo.
- In presenza di dubbi sull'interpretazione di annotazioni di servizio o su errori formali, l'idoneità della documentazione va valutata complessivamente: l'assenza di rilevanza univoca di un singolo atto non conduce automaticamente all'annullamento se esistono elementi alternativi concreti che comprovano l'assenso e la regolarità della procedura.
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