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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31202/2025 del 17/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo privo dei requisiti di specificità imposti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., perché generico e non correlato alla motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, deducendo un unico motivo: l'omessa valutazione da parte del giudice di merito di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha però rilevato che la doglianza era del tutto generica e indeterminata, perché non accompagnata da una necessaria critica puntuale alla motivazione della sentenza impugnata, né sorretta dall'indicazione delle ragioni di diritto e dei corrispondenti passaggi motivazionali specificamente censurati. In tale quadro, il ricorso non consentiva al giudice dell'impugnazione di comprendere i rilievi mossi e di esercitare il sindacato richiesto.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato come oggetto della censura difensiva, in relazione alla dedotta omissione della verifica di cause di non punibilità rilevabili d'ufficio

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    richiamato quale norma che impone i requisiti di specificità del ricorso, la cui violazione comporta inammissibilità quando il motivo sia generico e non confrontato con la motivazione impugnata

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente all'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, intelligibili e puntualmente correlati alla motivazione della decisione impugnata; la mera affermazione di un errore del giudice di merito, senza indicazione delle ragioni di diritto e dei passaggi motivazionali censurati, non è sufficiente.
  • La deduzione dell'omessa valutazione di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. deve essere accompagnata da una critica concreta e circostanziata alla sentenza impugnata, non potendo risolversi in un richiamo astratto alla norma.
  • Quando il motivo di ricorso non consente alla Corte di individuare con precisione i rilievi mossi, il ricorso è inammissibile per difetto di specificità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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