Cassazione Civile, Sentenza n. 32764/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso in Cassazione verteva sulla decisione della Corte d'appello di L'Aquila che, in parziale riforma del primo grado, aveva escluso la detrazione dal risarcimento per licenziamento illegittimo dell'importo dell'indennità di disoccupazione (valiun-de perceptum) percepita dal lavoratore nel periodo gennaio-settembre 2017. Gruppo E Ceramiche impugnava la sentenza di appello su quattro motivi; De Marco resistette con controricorso. Durante il procedimento le parti hanno raggiunto una conciliazione in sede sindacale che, secondo il procuratore della società ricorrente, ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse ad agire e alla pronunzia in Cassazione; tale circostanza è stata comunicata con memoria ex art. 378 c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire a seguito dell'accordo conciliativo tra le parti attestato dal procuratore della ricorrente. Ha rifiutato di pronunciare la declaratoria di estinzione del processo perché questa richiede un formale atto di rinunzia al ricorso notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati con visto, atto che non era stato compiuto. Per le spese di lite ha disposto la condanna della parte ricorrente alla rifusione, liquidando compensi e oneri in C 5.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 30/5/2002, n.115 (norma sanzionatoria) ratione temporis e ratione causae trattandosi di inammissibilità sopravvenuta e non originaria.
Norme richiamate
Richiamato per spiegare il deposito di conclusioni scritte da parte del Procuratore Generale; non incide sulla decisione di inammissibilità per sopravvenuta mancanza di interesse.
Utilizzato dal procuratore della ricorrente per depositare memoria con la quale si attestava la sopravvenuta conciliazione e la carenza di interesse; tale memoria non equivale ad un formale atto di rinunzia necessario per ottenere la declaratoria di estinzione del processo.
Norma richiamata dalla Corte per spiegare che la declaratoria di estinzione del processo presuppone la formale rinuncia al gravame, notificata o comunicata agli avvocati con visto; in mancanza di tale formale atto non è possibile pronunciare l'estinzione.
art. 13, comma 1-quater, DPR 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228)
La Corte chiarisce che la sanzione prevista da tale norma mira a scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose e si applica in caso di inammissibilità originaria del gravame; non si applica all'inammissibilità sopravvenuta per carenza di interesse.
Massime di principio
- La conciliazione intervenuta tra le parti durante il giudizio può determinare la sopravvenuta carenza di interesse ad agire rendendo il ricorso in Cassazione inammissibile.
- Per ottenere la declaratoria di estinzione del processo è necessario un formale atto di rinunzia al ricorso notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati con visto; la mera memoria che indica la conciliazione non è sufficiente.
- Le spese di lite, in mancanza di accordo che disponga diversamente, vengono decise secondo soccombenza anche quando il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Le norme sanzionatorie dirette a scoraggiare impugnazioni pretestuose (es. art.13 DPR 115/2002) si applicano per inammissibilità originaria del gravame e non per inammissibilità sopravvenuta dovuta alla perdita dell'interesse.
- Se l'obiettivo della parte è estinguere il processo senza restare onerata delle spese, è opportuno formalizzare la rinuncia all'impugnazione con i requisiti formali (notifica o visto degli avvocati) e registrare l'accordo conciliativo in modo da consentire alla Corte di pronunciare l'estinzione.
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