Cassazione Penale, Sentenza n. 49605/2022 del 29/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 26/04/2022 che aveva respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorso articolava due motivi: 1) il d.lgs. 15/02/2016, n. 38 consente lo svolgimento dell'affidamento anche in paesi UE e il Tribunale non avrebbe valutato la possibilità dello svolgimento in Belgio; 2) prima dell'udienza era stata depositata una memoria (13/04/2022, trasmessa via PEC il 14/04) con la richiesta espressa di eseguire l'affidamento in Belgio, memoria che non è stata considerata nella motivazione del provvedimento impugnato. La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo rilevando che la mancata considerazione della memoria difensiva ha influenzato la correttezza logico-giuridica della motivazione, poiché il Tribunale ha motivato il rigetto con la mancata presentazione di progetti per l'Italia senza valutare la richiesta di affidamento in Belgio e senza esprimersi sui presupposti per concedere l'affidamento nel paese estero, nonostante fosse noto dagli atti che il condannato vive stabilmente in Belgio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per il secondo motivo, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Il primo motivo è stato assorbito. In sostanza il provvedimento di rigetto è cassato per carenza della motivazione relativa alla mancata valutazione della richiesta di affidamento in Belgio e per l'omessa considerazione della memoria difensiva contenente elementi sull'effettiva residenza e radicamento del ricorrente in Belgio.
Norme richiamate
d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38
Consente la possibilità di eseguire misure alternative (es. affidamento in prova) anche in altri Stati membri dell'Unione europea; la Corte rileva che tale possibilità doveva essere valutata dal Tribunale in presenza della richiesta difensiva di svolgere l'affidamento in Belgio
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti di sintesi nella esposizione dei motivi nel ricorso in Cassazione; il vizio dedotto è stato comunque esaminato nei limiti consentiti
Giurisprudenza utile (citata dalla sentenza): Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 Policastro e Sez.1, n. 26536 del 24/06/2020 Cilio
Principi secondo i quali la Corte può accedere agli atti del procedimento per verificare il vizio denunciato e che l'omessa valutazione di una memoria difensiva non comporta sempre nullità formale ma può incidere sulla correttezza e congruità della motivazione del provvedimento
Massime di principio
- La corte deve esaminare e motivare espressamente le memorie difensive depositate prima dell'udienza quando contengono richieste o elementi utili alla decisione; la mancata valutazione può determinare annullamento per vizio della motivazione
- Se il richiedente indica di voler eseguire l'affidamento in un altro Stato membro (es. Belgio), il giudice deve valutare specificamente la sussistenza dei presupposti per l'affidamento nello Stato estero, anche alla luce del radicamento e della residenza del condannato
- La mancanza di progetti resocializzanti o offerte lavorative in Italia non può costituire motivazione esaustiva se il richiedente ha chiesto espressamente l'affidamento in un paese estero dove risultano risorse o radicamento
- Difesa e parti che intendono il trasferimento della misura all'estero dovrebbero documentare compiutamente la residenza, i legami familiari, le opportunità lavorative e i contatti con i servizi sociali del paese estero per agevolare la valutazione del giudice
- In caso di mancata considerazione di punti decisivi sollevati dalla difesa, la strada corretta è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio perché il giudice del rinvio possa compiutamente valutare e motivare
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