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Sentenza

Sentenza n. 6051/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento 1) del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14/12/2022, avente ad oggetto: “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”; 2) di ogni altro atto conseguente, comunque connesso e/o presupposto e in particolare, per quanto occorrer possa, del Decreto Ministeriale 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022, finalizzato a certificare il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno dei predetti anni come risultanti dal modello CE consolidato regionale nella voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello di rilevazione del conto economico; del Decreto Ministeriale 6 ottobre 2022 di adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; della Circolare del Ministero della Salute 29.07.2019, prot. 22413, dell'Accordo Stato-Regioni 7.11.2019 Rep. atti n. 181/CSR, dell'Intesa Stato-Regioni in data 28.9.2022 e di tutti gli eventuali atti adottandi e adottati a sensi dell'art. 18 del D.L. 9.8.2022 n. 115, convertito in L. 21.9.2022, n. 142, che ha introdotto il comma 9 bis nell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015.

Giustizia amministrativa202304008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto regionale di attribuzione degli oneri di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché gli atti ministeriali presupposti e connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato il decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14 dicembre 2022, con cui sono stati attribuiti gli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Sono stati inoltre contestati il decreto ministeriale 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa, il decreto ministeriale 6 ottobre 2022 recante le linee guida per l'adozione dei provvedimenti regionali e provinciali, nonché ulteriori atti presupposti e connessi. Il testo della sentenza non espone in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente, che ha chiesto dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse a seguito dell'intervenuto pagamento in misura ridotta previsto dal d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118. Poiché la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione sul ricorso, il Collegio ha dichiarato l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi di legittimità relativi agli atti di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici. Le spese processuali sono state integralmente compensate in ragione della definizione preliminare della controversia.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara, in conseguenza di un fatto sopravvenuto, di non avere più interesse alla decisione sull'impugnazione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di legittimità.
  • L'intervenuto pagamento in misura ridotta previsto da una normativa sopravvenuta può determinare il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio avente a oggetto gli atti di imposizione o riparto dell'onere economico, se il ricorrente dichiara espressamente la sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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