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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33050/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e, per l'effetto, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato, deducendo: 1) un vizio di motivazione sulla valutazione del dolo, in relazione all'utilizzo di sostanze stupefacenti, sostenendo una diversa lettura delle risultanze probatorie; 2) censure su recidiva e diniego delle attenuanti generiche; 3) contestazioni sul trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo non denunciava un effettivo travisamento della prova, ma mirava a una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre osservato che la motivazione di merito era coerente con le valutazioni peritali, che non escludevano l'imputabilità, e che il ricorso confondeva il piano dell'imputabilità con quello della colpevolezza, desunta dalle modalità dei fatti e dalla condotta tenuta. Quanto a recidiva, attenuanti generiche e pena, la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché la Corte territoriale aveva adeguatamente valorizzato la maggiore pericolosità desunta dalle modalità del fatto, dall'intensità del dolo, dalla reiterazione dei reati e dalla gravità delle minacce, oltre che dai precedenti penali, con motivazione non illogica né sindacabile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio sotto la forma di un vizio di motivazione: il controllo della Corte di cassazione riguarda la tenuta logica e giuridica della motivazione, non una rivalutazione del merito.
  • Il travisamento della prova è configurabile solo quando la sentenza impugnata si fonda su una prova inesistente oppure su un risultato probatorio certamente diverso da quello reale; non basta proporre una lettura alternativa delle stesse emergenze processuali.
  • La distinzione tra imputabilità e colpevolezza va mantenuta ferma: il fatto che le perizie non escludano l'imputabilità non impedisce di desumere la colpevolezza dalle modalità della condotta e dal complesso degli elementi fattuali.
  • Le valutazioni sulla recidiva, sul diniego delle attenuanti generiche e sulla commisurazione della pena sono censurabili in cassazione solo se sorrette da manifesta illogicità o mancanza di motivazione, non quando il giudice di merito abbia spiegato in modo congruo la maggiore pericolosità dell'imputato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGuida sotto effetto di stupefacenti
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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