Cassazione Penale, Sentenza n. 26941/2022 del 12/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza che lo condannava per resistenza a pubblico ufficiale deducendo violazioni processuali ex artt. 420-bis, 420-ter e 604, comma 5-bis c.p.p., sostenendo la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini e degli atti consequenziali non conosciuti. In particolare ha rilevato che, all'atto dell'identificazione, si era rifiutato di eleggere domicilio, si era dichiarato senza fissa dimora e senza permesso di soggiorno; perciò le notifiche erano state fatte al difensore d'ufficio domiciliatario con cui non aveva instaurato contatti, motivo per cui la sua assenza al processo sarebbe stata per mancata conoscenza incolpevole
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità e ha confermato la valutazione della Corte di appello secondo cui l'imputato si era volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento. Il Collegio ha richiamato elementi probatori ritenuti idonei a comprovare la deliberatezza della sottrazione: il rifiuto di eleggere domicilio, la dichiarazione di essere senza fissa dimora contrastante con il certificato AFIS che indicava stabile presenza a Firenze, il fatto di detenere una licenza di vendita in città e la nomina di un difensore domiciliatario poi non contattato. Sulla base di tali circostanze la mancata partecipazione non è stata ritenuta incolpevole. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
La Corte ha interpretato la norma nel senso che la celebrazione del processo in assenza è legittima quando risulti che l'imputato si sia deliberatamente e volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento; tale sottrazione può essere desunta da elementi di fatto concreti (es. rifiuto di eleggere domicilio, dichiarazioni contraddittorie sulla residenza, mancato contatto con il difensore domiciliatario)
Richiamata insieme all'art. 420-bis nel quadro delle regole sul giudizio in assenza e sugli effetti della mancata partecipazione dell'imputato; la sentenza lo utilizza per valutare la regolarità del procedimento rispetto alla tutela della difesa e alla conoscenza degli atti
art. 604, comma 5-bis cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente con riferimento alla nullità dell'avviso di conclusione indagini e dei successivi atti non conosciuti dall'imputato; la Corte ha ritenuto che l'asserita nullità non sia fondata perché l'assenza di conoscenza incolpevole non è stata dimostrata
art. 23, commi 8 e 9 del decreto‑legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)
Norme richiamate unicamente per attestare che il procedimento in Cassazione è stato trattato con le modalità emergenziali (udienza in camera di consiglio con le forme previste dal decreto)
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U, n. 23948/2019; Sez. 6, n. 33567/2021; Sez. 6, n. 21997/2020)
La Corte ha richiamato precedenti secondo i quali la nozione di "effettiva conoscenza" dell'accusa e il rapporto instaurato con il difensore domiciliatario possono essere equiparati alla deliberata e volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento; tali precedenti supportano la valutazione che l'assenza possa essere considerata volontaria quando emergono elementi probatori concreti
Massime di principio
- La mera circostanza che l'imputato si dichiari senza fissa dimora o rifiuti di eleggere domicilio non è in assoluto sufficiente per dichiarare la nullità degli atti: il giudice valuta l'insieme degli elementi di fatto per accertare se vi sia stata una volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento
- La nomina di un difensore domiciliatario che venga poi effettivamente non contattato dall'imputato è un elemento rilevante a favore della conclusione di una sottrazione volontaria alla conoscenza degli atti
- Spetta al ricorrente dimostrare la mancata conoscenza incolpevole: affermazioni generiche o apodittiche sull'irrilevanza di certi elementi non sono sufficienti per rendere ammissibile il ricorso
- Elementi oggettivi (es. certificazioni che attestino presenza stabile in un luogo, attività svolte abitualmente sul territorio, licenze rilasciate) possono smentire la dichiarazione di assenza di una dimora stabile e rafforzare l'ipotesi di sottrazione volontaria
- In casi analoghi, il giudice di merito deve motivare con argomenti logici e coerenti la valutazione della volontarietà della sottrazione, evitando automatismi; se la motivazione è congrua, la Corte di legittimità tende a confermare la valutazione
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