Cassazione Penale, Sentenza n. 41986/2022 del 07/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo confermava nella condanna per rapina aggravata in concorso e porto abusivo di coltello. Ha dedotto: a) la nullità della sentenza di appello per mancata rinotifica del decreto di citazione dopo il rinvio dell'udienza e per il mutamento del rito in forma camerale non partecipata a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n.149/2020 (art. 23), sostenendo che non era stata data preventiva informazione delle nuove modalità; b) violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio, contestando che la corte territoriale avrebbe comparato le circostanze di segno opposto in termini di equivalenza anziché di prevalenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, richiamando la giurisprudenza che stabilisce che il mutamento del rito in forma camerale per misure emergenziali (d.l. 149/2020) non richiede una specifica comunicazione all'imputato e che la difesa tecnica è tenuta a conoscere la norma e può chiedere la trattazione in pubblica udienza. Il secondo motivo è stato considerato reiterativo e generico, non superando il vaglio di ammissibilità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149
La Corte interpreta che la disciplina emergenziale che consente la trattazione in forma camerale non partecipata non impone l'obbligo di rinotifica della citazione all'imputato; la difesa tecnica è ritenuta investimento della conoscenza della norma e titolare dell'onere di chiedere la trattazione in udienza pubblica
Applicazione della norma che dispone le conseguenze per i ricorsi inammissibili, con condanna alle spese processuali e possibilità di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende
Giurisprudenza della Cassazione richiamata (Cass. sez. 5, sent. n. 677/2021; Cass. sez. 2, sent. n. 31256/2022)
Principio consolidato secondo cui il mutamento procedurale intervenuto per ragioni emergenziali non richiede che il Presidente della Corte informi l'appellante della vigenza della norma; la difesa è tenuta a conoscere le norme processuali e a esercitare gli strumenti (es. istanza di udienza pubblica) attraverso il difensore
Massime di principio
- Il mutamento del rito in forma camerale per misure emergenziali (es. d.l. 149/2020, art. 23) non comporta automaticamente nullità per mancata rinotifica: la difesa tecnica è tenuta a conoscere la norma e può chiedere la trattazione in pubblica udienza
- Le eccezioni procedurali dovranno essere sollevate con argomentazioni precise e non basarsi su profili formali quando la normativa processuale emergenziale opera durante il corso del giudizio
- I motivi relativi alla determinazione della pena devono essere specifici e non reiterativi/generici: la mera asserzione che la corte abbia valutato erroneamente le circostanze non è sufficiente; occorrono elementi concreti che dimostrino l'errore nella comparazione
- Il ricorso manifestamente infondato o generico è dichiarato inammissibile e comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., condanna alle spese e possibile sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende
- In caso di rinvio per legittimo impedimento, il successivo mutamento delle modalità di trattazione del processo (per normativa sopravvenuta) non inficia automaticamente la validità del procedimento, salvo specifiche violazioni procedurali dimostrate in modo concreto
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