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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23393/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto da Pepe Maurizio avverso la sentenza del 18/09/2024 della Corte d'appello di Napoli che, pur avendo dichiarato estinto per prescrizione il delitto di falso a lui ascritto, lo aveva comunque condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. Il ricorrente ha dedotto cinque motivi: (1) nullità della sentenza per violazione del termine a comparire in appello (art. 601 c.3 c.p.p.), in ragione della notifica del decreto di citazione il 21/08/2024 per udienza del 18/09/2024 senza rispettare il termine dilatorio di 20 giorni tenendo conto della sospensione feriale; eccezione tempestivamente sollevata con memoria inviata via PEC il 13/09/2024 e non assunta agli atti; (2) nullità per violazione dell'art. 23-bis, c.2 d.l. n.137/2020 e succ. mod., per deposito delle conclusioni del P.G. sei giorni prima dell'udienza senza lasciare termine di replica alla difesa; (3) censure di merito su responsabilità penale: l'imputato nega di avere presentato il documento e sostiene che il certificato non poteva essere rilasciato prima dei lavori (esistenza di SCIA, missive, SMS e patto aggiuntivo contraddittorio); (4) doglianza circa la rilevanza penale del documento ritenuto falso, poiché non sarebbe stato presentato al Comune e sarebbe mera copia priva di intento a farla passare per originale; (5) contestazione dell'elemento soggettivo del reato, ossia la mancanza dell'intento di produrre un falso idoneo a rilevanza esterna oltre il rapporto professionale con la proprietaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la memoria difensiva inviata via PEC il 13/09/2024 attestava l'eccezione tempestiva del mancato rispetto del termine dilatorio previsto dall'art. 601 c.3 c.p.p. (tenendo conto della sospensione feriale) e la mancata presenza di tale memoria agli atti non è attribuibile al ricorrente. Per la rilevata nullità procedurale la Corte ha annullato la sentenza impugnata, assorbendo le ulteriori censure; residuando le sole statuizioni civili, ha disposto che le medesime siano devolute al giudice civile ai sensi dell'art. 622 c.p.p. (rinvio/trasmissione al giudice civile per le questioni risarcitorie).

Norme richiamate

  • art. 601, comma 3, cod. proc. pen.

    Il termine dilatorio a comparire in appello (20 giorni liberi) deve essere rispettato anche considerando la sospensione feriale; la sua violazione integra una nullità che può determinare l'annullamento della sentenza di secondo grado se tempestivamente eccepita.

  • art. 23-bis, comma 2, d.l. n. 137/2020 (e succ. mod.)

    Normativa emergenziale che disciplina termini e modalità di deposito delle conclusioni; la Corte ha ritenuto che, sebbene rilevante, la censura relativa all'intempestivo deposito delle conclusioni del P.G. sia assorbita dalla nullità principale già accertata.

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Riferimento alla nullità generale a regime intermedio: l'omessa valutazione, in sentenza, di atti difensivi inviati via PEC può integrare tale nullità quando l'atto abbia contenuto argomentativo effettivo e costituisca esercizio concreto del diritto di difesa.

  • art. 180, cod. proc. pen.

    Termini per eccepire nullità relative all'intervento delle parti: la giurisprudenza richiede che il mancato rispetto del termine a comparire sia rilevato entro i termini previsti dall'art. 180 c.p.p.

  • art. 622, cod. proc. pen.

    Disposizione che consente, in caso di annullamento della sentenza penale solo in ordine alle statuizioni penali, di devolvere le questioni civili al giudice civile competente per le esigenze di giudizio civile.

  • artt. 477 e 482, cod. pen.

    Norme penali relative al falso (formazione e uso di documenti falsi). La Corte territoriale aveva ritenuto integrato il reato, ma la Corte di cassazione non è entrata nel merito sostanziale, annullando per vizio procedurale.

Massime di principio

  • La violazione del termine a comparire in appello (art. 601 c.3 c.p.p.), specie se integrata dall'effetto della sospensione feriale, può determinare la nullità della sentenza di secondo grado se la parte dimostra l'eccezione tempestiva; tale nullità può assorbire altre censure processuali.
  • L'invio di atti difensivi via PEC deve essere documentato e, se contenente argomentazioni rilevanti, la loro mancata valutazione da parte del giudice d'appello può costituire motivo di annullamento; conservare ricevute di trasmissione e ricevute di avvenuta ricezione è essenziale.
  • La tempestiva eccezione di nullità deve essere posta tempestivamente (secondo i termini dell'art. 180 c.p.p.) e comunque prima della deliberazione della sentenza di secondo grado per evitare decadenze.
  • Censure riguardanti il deposito tardivo delle conclusioni del P.G. o la mancata possibilità di replica della difesa sono rilevanti, ma possono risultare assorbite se viene accertata una nullità processuale più grave.
  • Quando la Cassazione annulla la decisione penale limitatamente agli aspetti penali e residuano questioni civili, tali questioni vengono devolute al giudice civile ai sensi dell'art. 622 c.p.p.; è quindi utile prevedere la prosecuzione del giudizio in sede civile per le domande risarcitorie.
  • Sul piano del merito del falso: la distinzione tra mera copia e atto usato come originale, la prova dell'effettiva presentazione dell'atto agli uffici competenti e l'elemento soggettivo (intento di trarre in inganno) sono nodi decisivi; tuttavia, se il procedimento è annullato per nullità processuale, il merito dovrà essere eventualmente riesaminato in un nuovo giudizio.

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