Cassazione Civile, Ordinanza n. 02088/2023 del 24/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato estinto il processo per rinuncia al ricorso, ritenendo rituale e conforme all'art. 390 c.p.c. l'atto depositato dalla ricorrente, sottoscritto anche dai difensori e accettato dalla controricorrente. Ha inoltre disposto l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente (concedente)
La controversia
La controversia traeva origine da un contratto di leasing immobiliare concluso tra la società concedente e la società utilizzatrice. Il giudice di primo grado, su domanda della concedente, aveva pronunciato la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatrice e aveva condannato la società affittuaria avente causa dall'utilizzatrice alla restituzione degli immobili ancora detenuti. La Corte d'appello di Milano aveva confermato la decisione, rilevando che l'appello dell'utilizzatrice era inammissibile perché solo in secondo grado era stata dedotta la nullità del contratto, in violazione dell'art. 345 c.p.c.; inoltre, aveva osservato che tale profilo era comunque precluso dal giudicato formatosi su una precedente sentenza del Tribunale di Milano e dalla mancata opposizione a un decreto ingiuntivo per canoni e interessi relativi al medesimo rapporto. Avverso tale sentenza la società utilizzatrice proponeva ricorso per cassazione con due motivi, ma prima della decisione depositava atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla controricorrente.
Norme richiamate
La Corte d'appello aveva ritenuto inammissibile la nuova deduzione della nullità del contratto proposta per la prima volta in appello, perché introdotta in violazione del divieto di domande ed eccezioni nuove in secondo grado.
La rinuncia al ricorso, se ritualmente proposta e accettata dalla controparte, è idonea a determinare l'estinzione del processo.
La trattazione del ricorso era stata fissata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, quando sia depositata in forma rituale e accettata dalla controparte, produce l'estinzione del processo.
- La rinuncia al ricorso rende superflua la decisione sui motivi di impugnazione, restando il giudizio definito per effetto estintivo dell'atto dispositivo della parte ricorrente.
- In appello non possono essere introdotte per la prima volta domande o eccezioni nuove, salvo i limiti consentiti dalla legge processuale; la deduzione tardiva di una nullità contrattuale può quindi essere dichiarata inammissibile.
- Quando le parti concordano sulla definizione del giudizio mediante rinuncia accettata, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02034/2023 del 24/01/2023
- ordinanza_civile · 24 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02035/2023 del 24/01/2023
- ordinanza_civile · 24 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02036/2023 del 24/01/2023
- ordinanza_civile · 24 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02039/2023 del 24/01/2023
- ordinanza_civile · 24 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02045/2023 del 24/01/2023
- ordinanza_civile · 24 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02048/2023 del 24/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →