Cassazione Penale, Ordinanza n. 14949/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata restava ferma, con conferma della condanna per evasione e del trattamento sanzionatorio già determinato in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che lo aveva condannato per il reato di evasione. Il primo motivo censurava l'affermazione di responsabilità richiamando la regola del ragionevole dubbio; tuttavia la Corte rileva che, nel giudizio di appello, il difensore munito di procura speciale aveva espressamente rinunciato al motivo relativo alla responsabilità, rendendo la doglianza non ammissibile in sede di legittimità. Con il secondo e il terzo motivo si deduceva l'illegittimità del trattamento sanzionatorio, per l'eccessività della pena e per il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche; la Corte li reputa generici perché non si confrontano con la motivazione del giudice di merito, che aveva già applicato una pena contenuta entro il minimo edittale e aveva escluso la necessità di un'ulteriore riduzione.
Norme richiamate
È richiamato come norma incriminatrice del reato per cui vi è stata condanna, ossia evasione.
Viene indicato quale base della condanna impugnata.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile censurare l'affermazione di responsabilità su un motivo rispetto al quale la difesa abbia espressamente rinunciato nel giudizio di appello, quando la rinuncia sia stata effettuata dal difensore munito di procura speciale.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio devono confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito; in difetto di tale confronto la censura è priva di specificità e non è scrutinabile.
- La censura relativa all'entità della pena non è fondata quando il giudice di merito abbia già determinato la sanzione in misura prossima o pari al minimo edittale e abbia fornito una valutazione non illogica sul mancato ulteriore riconoscimento di attenuanti prevalenti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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