Cassazione Penale, Ordinanza n. 06481/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la responsabilità dell'imputato. Il ricorrente ha dedotto: 1) l'erroneità della motivazione posta a base della declaratoria di colpevolezza e la mancata assoluzione, sostenendo in sostanza una diversa lettura del materiale probatorio; 2) l'erroneità della motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza; 3) la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., invocandone la diminuente nonostante la preclusione normativa richiamata dalla Corte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché diretto a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito. Ha considerato il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che il giudizio di comparazione tra circostanze è valutazione discrezionale del merito, censurabile solo per illogicità o arbitrio, profili non ravvisati. Ha inoltre dichiarato inammissibile la doglianza relativa all'art. 114 c.p. per la preclusione normativa all'applicazione della diminuente nei termini invocati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 114 c.p.
comma 2 in relazione all'art. 112, n. 1 c.p.
La diminuente non è applicabile per la preclusione normativa richiamata; la Corte la considera ontologicamente esclusa nel caso di specie.
art. 112, n. 1 c.p.
Norma richiamata come base della preclusione all'applicazione della diminuzione di pena invocata dal ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito o del compendio probatorio finalizzata a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito.
- La Corte di cassazione può sindacare la motivazione della sentenza solo per vizi logici o giuridici, non per una mera difformità nella lettura delle prove.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è valutazione discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e non arbitraria.
- L'attenuante ex art. 114 c.p. non può essere riconosciuta quando la legge ne esclude in via normativa l'applicazione nei rapporti con la circostanza richiamata.
- Il ricorso in cassazione è inammissibile quando le doglianze si risolvono in censure di merito o in richieste di applicazione di una diminuzione di pena preclusa dalla disciplina positiva.
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