Cassazione Penale, Sentenza n. 28513/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso mirava a censurare l'ordinanza del Tribunale del riesame di Brescia che aveva riformato il rigetto del Gip e disposto misura cautelare nei confronti del Crotti. Si articolavano due motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per la ritenuta identificazione del Crotti nelle intercettazioni (detto con espressioni quali "Erre", "Cael", "Roberto", "Lui") e per l'eccessiva valenza attribuita alle dichiarazioni di Borghesi Massimiliano, le quali sarebbero, secondo la difesa, deduttive e solo "verosimili"; 2) vizio di motivazione circa l'esistenza delle esigenze cautelari, in particolare l'assenza della attualità del pericolo di reiterazione, atteso che l'argomentazione del Tribunale sull'uso di finanziatori cinesi per proseguire l'attività illecita dopo il sequestro non troverebbe riscontro probatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le perplessità sulla identificazione del Crotti fossero state superate dalle dichiarazioni rese da Borghesi (13 settembre 2023), che individuavano il Crotti come gestore di fatto di alcune società e fornivano elementi fattuali concreti (es. incarico a Borghesi di contattare un avvocato in relazione a un sequestro). Tali dichiarazioni sono state considerate idonee a costituire gravi indizi di colpevolezza se corroborate da riscontri esterni, come nell'ipotesi in esame (anche intercettazioni che, seppure non fossero conversazioni fra presenti, contenevano riferimenti significativi a "Roberto"). La Corte ha inoltre ritenuto infondata la censura sulla attualità del pericolo di reiterazione: il Tribunale del riesame aveva motivato la sussistenza del pericolo sulla base di un complesso di elementi (pluralità e ramificazione delittuosa, spregiudicatezza, adesione al progetto criminoso), dei quali la scelta di ricorrere a finanziatori alternativi dopo il sequestro era solo uno degli elementi e non quello determinante. La censura difensiva, limitata a contestare solo tale argomento, è stata considerata generica e quindi inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Le dichiarazioni rese da coindagati o coimputati possono concorrere a costituire "gravi indizi di colpevolezza" se, oltre ad apparire intrinsecamente attendibili, sono corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti; tali elementi sono apprezzabili anche in sede cautelare per un giudizio prognostico di alta probabilità di colpevolezza.
art. 192 cod. proc. pen., commi terzo e quarto
Disciplina la rilevanza e il valore probatorio delle dichiarazioni di terzi indagati o imputati; richiamata per qualificare la portata delle dichiarazioni del Borghesi e il loro utilizzo ai fini cautelari in combinato disposto con l'art. 273.
Norma normativa che ha introdotto il richiamo fra gli articoli citati (in particolare ha inciso sull'art. 273 c.p.p.), consentendo l'utilizzo delle dichiarazioni accusatorie di coindagati se corroborate da riscontri esterni.
Prevede la condanna per spese e sanzioni a carico del ricorrente in caso di ricorso dichiarato inammissibile o infondato; applicata per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le dichiarazioni accusatorie rese da un coindagato possono costituire gravi indizi di colpevolezza ai fini cautelari se sono corroborate da riscontri estrinseci e individualizzanti; non è necessario che tali dichiarazioni provengano da soggetto estraneo al reato.
- In sede di legittimità la valutazione del collegamento fattuale e la qualificazione della posizione di "amministratore di fatto" sono valutazioni di merito fondate su elementi sintomatici e, se sostenute da motivazione congrua e logica, sono insindacabili.
- La prova dell'identità di interlocutori intercettati può fondarsi su un complesso di elementi indiziari anche non costituiti da dialoghi fra presenti, se il contenuto e il contesto consentono una ricostruzione logica e individualizzante.
- Il pericolo di reiterazione non va valutato sulla base di un singolo elemento isolato: il giudice cautelare opera un giudizio prognostico complessivo che considera pluralità di elementi (modus operandi, numerosità dei soggetti, ramificazioni, spregiudicatezza), per cui la censura limitata a un solo aspetto rischia di risultare generica e inammissibile.
- In cassazione le doglianze che si risolvono in una mera riconsiderazione del materiale probatorio e nella riproposizione di valutazioni di merito sono generalmente inammissibili; è necessaria una censura che evidenzi vizi giuridici o di motivazione rilevanti.
- Quando nuova prova o dichiarazioni sopravvengono dopo una decisione di primo grado (es. dichiarazioni di un coindagato), il giudice di riesame può riformare la decisione precedente sulla base dell'arricchimento del materiale probatorio.
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