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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33352/2023 del 30/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La vicenda origina dalla liquidazione coatta amministrativa di un consorzio agrario, posta in essere nel 1996 con esercizio provvisorio dell'impresa, e dalla successiva proposta di concordato ex art. 214 legge fall. formulata nel 2016 dalla procedura. Una società cessionaria di un credito chirografario già iscritto allo stato passivo ha proposto opposizione alla proposta concordataria; il tribunale ha dichiarato inammissibile la proposta. La procedura ha reclamato e la società cessionaria si è costituita chiedendo il rigetto del reclamo. La corte d'appello ha respinto il reclamo, ma nella motivazione ha osservato che l'opposizione della società cessionaria sarebbe stata inammissibile per difetto di legittimazione, poiché non risultava comunicata al commissario liquidatore la cessione ai fini della rettifica dello stato passivo ex art. 115 legge fall. La società cessionaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: violazione dell'art. 150 d.lgs. n. 5/2005 per l'inapplicabilità alle procedure anteriori della disciplina sulle quote di riparto ai cessionari; violazione dell'art. 115 legge fall.; violazione degli artt. 1260 e seguenti c.c. sulla validità ed efficacia della cessione del credito; violazione dell'art. 214 legge fall. sulla legittimazione a impugnare la proposta di concordato liquidatorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la ricorrente non fosse soccombente nel giudizio di merito, poiché il reclamo della procedura era stato respinto e quindi il dispositivo era a essa favorevole. La censura era diretta solo a rimuovere o correggere la motivazione del decreto impugnato, in particolare il passaggio sulla pretesa carenza di legittimazione della cessionaria, senza incidere sul risultato finale. La Corte ha ribadito che l'interesse all'impugnazione si misura sulla soccombenza in concreto, desunta dal dispositivo e non dalla mera motivazione; l'eccezione relativa a statuizioni implicite idonee al giudicato non operava qui, perché la questione sulla legittimazione della cessionaria non costituiva presupposto necessario della decisione di rigetto del reclamo del proponente. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 150 d.lgs. n. 5/2005

    richiamato come norma sulla inapplicabilità alle procedure anteriori della disciplina relativa all'attribuzione delle quote di riparto ai cessionari in rettifica dello stato passivo; la Corte non ne esamina il merito perché il ricorso è dichiarato inammissibile

  • art. 115 legge fall.

    richiamato quale norma relativa alla comunicazione al commissario liquidatore della cessione ai fini della rettifica dello stato passivo; la Corte osserva che la questione non incide sul dispositivo di rigetto del reclamo

  • artt. 1260 e seguenti c.c.

    invocati per sostenere la validità ed efficacia della cessione del credito; la Corte non entra nel merito perché manca l'interesse all'impugnazione

  • art. 214 legge fall.

    richiamato in relazione alla legittimazione a impugnare la proposta di concordato liquidatorio

  • art. 378 c.p.c.

    citato per il deposito di memoria da parte della ricorrente

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • L'interesse a impugnare deve essere valutato sulla soccombenza effettiva e finale risultante dal dispositivo, non sulla sola motivazione della decisione.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione proposto esclusivamente per ottenere una diversa motivazione della sentenza o del decreto, quando il dispositivo rimane favorevole al ricorrente.
  • La parte integralmente vittoriosa non ha, di regola, interesse a impugnare le mere affermazioni contenute nella motivazione, salvo che esse integrino una statuizione implicita suscettibile di giudicato e idonea a procurare un concreto pregiudizio.
  • Perché una questione contenuta nella motivazione possa essere impugnata nonostante il dispositivo favorevole, essa deve costituire un presupposto necessario della decisione e non una valutazione solo ipotetica o astratta.
  • Il giudicato non si forma in astratto, ma soltanto su affermazioni che siano effettivamente poste a fondamento necessario del comando giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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