Cassazione Penale, Ordinanza n. 34235/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso con ordinanza, senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stato disposto alcun annullamento della sentenza di patteggiamento, che resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. emessa dal G.I.P. di Bologna nei confronti dell'imputato. Il ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo che il giudice avrebbe omesso il preliminare vaglio sull'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., lamentando in sostanza che non fosse stato effettivamente svolto il controllo su eventuali elementi assolutori, pur asseritamente portati all'attenzione del giudice. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché, dopo la riforma del 2017, contro la sentenza di patteggiamento sono proponibili solo motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e tra questi non rientra la doglianza relativa al mancato effettivo espletamento del controllo ex art. 129 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti oggetto di impugnazione.
Il ricorrente invoca l'omesso vaglio dell'insussistenza di cause di proscioglimento; la Corte rileva che tale doglianza non è più deducibile nei limiti del ricorso contro il patteggiamento, se non nei casi tassativi consentiti.
La Corte afferma che, dopo la novella del 2017, l'impugnazione della sentenza di patteggiamento è limitata ai motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura quando il vizio è evidente.
art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103
Richiamata come fonte della modifica che ha introdotto il comma 2-bis all'art. 448 c.p.p. e ristretto i motivi di ricorso avverso il patteggiamento.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, l'impugnazione per cassazione è ammessa solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
- La doglianza che investe il mancato o insufficiente controllo del giudice sulla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile nel ricorso avverso il patteggiamento, salvo che si traduca in uno dei vizi espressamente previsti dalla legge.
- Quando il ricorso contro il patteggiamento propone un motivo estraneo al catalogo legale dei motivi consentiti, la Corte di cassazione può dichiararlo inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 20 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34205/2025 del 20/10/2025
- ordinanza_penale · 20 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34218/2025 del 20/10/2025
- ordinanza_penale · 20 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34221/2025 del 20/10/2025
- ordinanza_penale · 20 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34224/2025 del 20/10/2025
- ordinanza_penale · 20 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34231/2025 del 20/10/2025
- ordinanza_penale · 20 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34232/2025 del 20/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →