Cassazione Penale, Sentenza n. 15182/2023 del 11/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Farruggia ha impugnato l'ordinanza che, pur ritenendo ammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, l'ha rigettata nel merito. Lamenta violazione di legge e vizio di motivazione circa la valutazione dell'incidenza ostativa di un'infrazione disciplinare commessa in carcere, sostenendo che tale valutazione non doveva essere automatica ma compiuta senza automatismi
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza della necessaria correlazione con le argomentazioni contenute nell'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza aveva esaminato esaustivamente la vicenda disciplinare e motivato in modo logico e plausibile la valutazione negativa circa la resipiscenza e la persistenza della pericolosità sociale del ricorrente. È stata altresì confermata la decisione di respingere le richieste connesse alla detenzione domiciliare per motivi di salute. Per l'irritualità dell'impugnazione, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 4-bis, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
art. 4-bis, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
La norma individua limitazioni e condizioni per l'accesso ai benefici penitenziari in caso di condanne per determinati reati; nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto sussistente la situazione che rende la collaborazione "impossibile" in forza della sentenza irrevocabile che ha integralmente accertato i fatti criminosi
Corte costituzionale, decisione n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata quale parametro per la condanna per irritualità dell'impugnazione: la Corte ha autorizzato l'imposizione di una somma a favore della Cassa delle ammende quando l'impugnazione risulti priva di fondamento e manifestamente irrituale
Massime di principio
- La Corte di cassazione esamina la corrispondenza tra i motivi di ricorso e la motivazione della decisione impugnata: un ricorso privo di correlazione con le argomentazioni del giudice di merito può essere dichiarato inammissibile
- Le valutazioni del giudice di merito circa la pericolosità sociale e la mancata resipiscenza, fondate su argomentazioni logiche e plausibili correlate alla condotta del detenuto, sono difficilmente sindacabili in sede di cassazione
- La rilevanza di una infrazione disciplinare ai fini dell'accesso ai benefici penitenziari va valutata concretamente e motivatamente; non è ammissibile appellarsi a schemi di automatismo, ma l'appellante deve contestare specificamente la valutazione fattuale e giuridica svolta dal giudice
- Le istanze per misure alternative per gravi motivi di salute richiedono una valutazione motivata del giudice sulla compatibilità delle condizioni di salute con la carcerazione: l'assenza di elementi idonei a dimostrare l'incompatibilità può giustificare il rigetto
- Ricorsi considerati irrituali o manifestamente infondati possono comportare, oltre alle spese processuali, l'imposizione di una somma a favore della Cassa delle ammende; è quindi importante valutare la fondatezza e la pertinenza dei motivi prima di impugnare
- Per aumentare le chances di successo in casi simili, il ricorrente deve: 1) documentare puntualmente la non rilevanza della condotta disciplinare o contestarne la valutazione probatoria; 2) dimostrare in che modo la decisione del giudice di merito sarebbe carente sotto il profilo logico-giuridico; 3) fornire prove mediche aggiornate se si invoca la detenzione domiciliare per gravi infermità
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