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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08311/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dopo il concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., ha recepito un accordo sulla pena e sui motivi di appello. Con l'unico motivo ha dedotto manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sua responsabilità penale e alla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo 1 dell'imputazione. La Corte rileva però che, una volta intervenuto il concordato in appello, è preclusa la deduzione in cassazione di censure diverse da quelle attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della decisione rispetto a quanto concordato. Nel caso concreto tali profili non erano dedotti, né risultava prospettata l'illegalità della pena concordata.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato sui motivi di appello produce una rinuncia a dedurre in cassazione doglianze diverse da quelle attinenti alla validità del consenso, al consenso del pubblico ministero o alla corrispondenza tra accordo e decisione, salvo l'ipotesi di illegalità della pena concordata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quando vi siano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La sentenza resa all'esito di concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p. limita fortemente il perimetro del sindacato di legittimità: non sono proponibili in cassazione censure sulla responsabilità o sulla qualificazione giuridica del fatto, se non nei casi in cui si deduca un vizio inerente alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o allo scostamento del giudice dall'accordo.
  • Il concordato in appello costituisce un negozio processuale dispositivo: una volta recepito dal giudice, non può essere unilateralmente rimesso in discussione dalla parte che lo ha promosso o vi ha aderito, salvo il controllo sull'eventuale illegalità della pena.
  • L'inammissibilità del ricorso per violazione dei limiti oggettivi del concordato comporta la condanna alle spese e può giustificare una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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