Cassazione Civile, Ordinanza n. 38495/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore autonomo)
La controversia
Un soggetto iscritto d'ufficio alla Gestione separata INPS per l'anno 2012 aveva chiesto di ottenere la declaratoria di illegittimità dell'iscrizione, sostenendo che il credito contributivo fosse prescritto. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo che il termine di prescrizione decorresse dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi; aveva inoltre considerato interruttivo un atto dell'INPS del 12 luglio 2018. Con il ricorso per cassazione è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 DPCM 13 giugno 2013, contestando la decorrenza della prescrizione e, in sostanza, la tempestività dell'azione dell'ente previdenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ribadito che, per i contributi dovuti alla Gestione separata collegati a redditi prodotti da lavoratori autonomi, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento della contribuzione e non dalla successiva dichiarazione dei redditi. Nel caso concreto ha precisato che il differimento al 20 agosto 2013 era previsto in forma onerosa e che, quindi, occorreva avere riguardo all'8 luglio 2013 come dies a quo; poiché la prima interruzione era avvenuta solo con lettera INPS del 12 luglio 2018, la prescrizione era già maturata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 1 DPCM 13 giugno 2013
Il differimento del termine di versamento dei contributi rileva ai fini della decorrenza della prescrizione solo nei limiti in cui incida sul momento di esigibilità del credito; se il differimento è previsto in forma onerosa, il dies a quo va ancorato alla scadenza ordinaria rilevante per il pagamento.
La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale accelerato previsto dalla norma.
art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10 giugno 2010
Il differimento dei termini di pagamento dei contributi incide sulla decorrenza della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata.
art. 1, comma 10, legge n. 335/1995
La Corte richiama il termine prescrizionale quinquennale per i contributi previdenziali, assumendolo come pacificamente applicabile.
Massime di principio
- Per i contributi previdenziali dovuti in percentuale sul reddito, la prescrizione decorre non dalla mera produzione del reddito né dalla presentazione della dichiarazione fiscale, ma dal momento in cui la contribuzione diventa esigibile, cioè dalla scadenza del termine di pagamento.
- La dichiarazione dei redditi non costituisce il presupposto del credito contributivo; può semmai assumere rilievo come atto successivo idoneo a interrompere la prescrizione solo se contenga la ricognizione del credito.
- Quando un differimento del termine di versamento è previsto in forma onerosa, ai fini della prescrizione occorre considerare il termine ordinario o comunque il primo momento di esigibilità non condizionato all'adesione a un versamento maggiorato.
- L'atto interruttivo della prescrizione è efficace solo se compiuto quando il credito è ancora non prescritto; se interviene dopo il decorso del termine quinquennale, non impedisce l'estinzione del credito.
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