Sentenza del 03/11/2016 n. 22206 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento relativa all’IRAP dichiarata e non versata per l’anno 2004, emessa a seguito di controllo automatizzato. Dopo il rigetto in primo grado, la CTR della Lombardia, con sentenza n. 43/46/2010 depositata il 14 aprile 2010, ha respinto l’appello. In cassazione D.M.F. ha dedotto, con cinque motivi tra loro connessi, vizi di motivazione: mancata distinzione tra le attività di avvocato e procuratore legale; illogicità e insufficienza nella valutazione delle attività dei procuratori; erronea o insufficiente valutazione dell’autonoma organizzazione quale presupposto dell’IRAP; e carenze motivazionali nell’accertamento di tale presupposto, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 156/2001. La CTR aveva rilevato compensi a terzi per 75.594 euro, altre spese documentate per 57.142 euro e l’impiego di procuratori legali per presenziare alle udienze secondo le direttive del contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi, esaminati congiuntamente. Ha giudicato congrua la motivazione della CTR e conforme ai principi delle Sezioni Unite n. 9451/2016: nel caso concreto, le collaborazioni dei procuratori legali, pur svolte sotto le direttive dell’avvocato, potevano combinarsi con il suo lavoro e potenziarne l’attività, costituendo un apporto significativo rilevante ai fini dell’autonoma organizzazione. È stata quindi confermata la sussistenza del presupposto impositivo dell’IRAP e il rigetto dell’impugnazione della cartella. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.200 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2
in tema di imposta regionale sulle attività produttive esso non ricorre quando il contribuente è il responsabile dell'organizzazione e impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive.
L’IRAP presuppone un’autonoma organizzazione. Il presupposto manca se il professionista è responsabile della propria attività ma usa soltanto beni strumentali indispensabili e si avvale di lavoro altrui entro il limite di un dipendente con mansioni esecutive.
Massime di principio
- Per stabilire se un professionista è soggetto a IRAP occorre valutare concretamente l’organizzazione dell’attività, considerando beni strumentali, collaboratori e modalità del loro impiego; la sola natura professionale dell’attività non risolve la questione.
- L’autonoma organizzazione può ricorrere se il professionista è inserito in strutture riferibili a responsabilità e interessi altrui, impiega beni eccedenti quelli minimi necessari oppure utilizza in modo non occasionale lavoro altrui oltre quello di un collaboratore con mansioni meramente esecutive o di segreteria.
- La collaborazione di altri professionisti o procuratori può concorrere a integrare l’autonoma organizzazione anche se essi operano secondo le direttive del contribuente, quando il loro apporto si combina con la sua attività e ne potenzia le possibilità.
- La valutazione degli elementi concreti spetta al giudice di merito e non è riesaminabile in cassazione quando è sorretta da motivazione congrua.
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