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Sentenza

Sentenza del 03/11/2016 n. 22206 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento relativa all’IRAP dichiarata e non versata per l’anno 2004, emessa a seguito di controllo automatizzato. Dopo il rigetto in primo grado, la CTR della Lombardia, con sentenza n. 43/46/2010 depositata il 14 aprile 2010, ha respinto l’appello. In cassazione D.M.F. ha dedotto, con cinque motivi tra loro connessi, vizi di motivazione: mancata distinzione tra le attività di avvocato e procuratore legale; illogicità e insufficienza nella valutazione delle attività dei procuratori; erronea o insufficiente valutazione dell’autonoma organizzazione quale presupposto dell’IRAP; e carenze motivazionali nell’accertamento di tale presupposto, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 156/2001. La CTR aveva rilevato compensi a terzi per 75.594 euro, altre spese documentate per 57.142 euro e l’impiego di procuratori legali per presenziare alle udienze secondo le direttive del contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi, esaminati congiuntamente. Ha giudicato congrua la motivazione della CTR e conforme ai principi delle Sezioni Unite n. 9451/2016: nel caso concreto, le collaborazioni dei procuratori legali, pur svolte sotto le direttive dell’avvocato, potevano combinarsi con il suo lavoro e potenziarne l’attività, costituendo un apporto significativo rilevante ai fini dell’autonoma organizzazione. È stata quindi confermata la sussistenza del presupposto impositivo dell’IRAP e il rigetto dell’impugnazione della cartella. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.200 euro, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2

    in tema di imposta regionale sulle attività produttive esso non ricorre quando il contribuente è il responsabile dell'organizzazione e impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

    L’IRAP presuppone un’autonoma organizzazione. Il presupposto manca se il professionista è responsabile della propria attività ma usa soltanto beni strumentali indispensabili e si avvale di lavoro altrui entro il limite di un dipendente con mansioni esecutive.

Massime di principio

  • Per stabilire se un professionista è soggetto a IRAP occorre valutare concretamente l’organizzazione dell’attività, considerando beni strumentali, collaboratori e modalità del loro impiego; la sola natura professionale dell’attività non risolve la questione.
  • L’autonoma organizzazione può ricorrere se il professionista è inserito in strutture riferibili a responsabilità e interessi altrui, impiega beni eccedenti quelli minimi necessari oppure utilizza in modo non occasionale lavoro altrui oltre quello di un collaboratore con mansioni meramente esecutive o di segreteria.
  • La collaborazione di altri professionisti o procuratori può concorrere a integrare l’autonoma organizzazione anche se essi operano secondo le direttive del contribuente, quando il loro apporto si combina con la sua attività e ne potenzia le possibilità.
  • La valutazione degli elementi concreti spetta al giudice di merito e non è riesaminabile in cassazione quando è sorretta da motivazione congrua.

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