Cassazione Penale, Ordinanza n. 17590/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso perché il motivo è totalmente aspecifico e non consente un controllo di legittimità. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per evasione. L'unico motivo dedotto contesta la dichiarazione di inammissibilità dell'atto di appello per genericità, sostenendo in sostanza che il gravame non avrebbe dovuto essere ritenuto aspecifico. La Corte di cassazione rileva però che il ricorso si limita a enunciazioni apodittiche e non individua quali specifici elementi avrebbero dovuto indurre il giudice di appello a decidere diversamente.
Norme richiamate
È il reato oggetto della condanna impugnata, indicato come evasione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso deve confrontarsi in modo specifico con la ratio della decisione impugnata; motivi meramente apodittici o assertivi sono inammissibili.
- La censura contro una declaratoria di inammissibilità dell'appello per genericità deve indicare puntualmente quali specifici profili del gravame erano idonei a superare il rilievo di aspecificità; in mancanza, il motivo è privo di autosufficienza sostanziale e non supera il vaglio di cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e, nei casi previsti, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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