Cassazione Penale, Sentenza n. 09827/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal difensore di Motta perché il deposito dell'atto di appello è avvenuto tramite posta elettronica certificata (PEC) il 4/07/2025 anziché mediante il Portale per il deposito telematico come previsto dalle norme introdotte dal d.lgs. 10/10/2022 n.150 e dal d.m. n.217/2023. Il difensore ha giustificato il mancato uso del portale con 'problemi di caricamento' non meglio specificati e non documentati, invocando il principio del favor impugnationis e sollevando in subordine profili di legittimità costituzionale (artt. 3 e 24 Cost.) per la diversa disciplina di vizi formali e vizi sostanziali delle impugnazioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e ha rigettato le censure. Ha confermato che, fuori dai casi espressamente previsti (malfunzionamento dei sistemi informatici attestato secondo le modalità dell'art. 175-bis cod. proc. pen.), il deposito dell'impugnazione deve avvenire esclusivamente con le modalità telematiche previste dall'art. 111-bis cod. proc. pen. e dalle disposizioni regolamentari (d.m. n.217/2023 e suoi aggiornamenti), e la mancata osservanza comporta l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c) e dell'art. 582 cod. proc. pen. La Corte ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, affermando che la disciplina persegue fini legittimi (semplificazione, buon andamento, gestione dei flussi) e supera il test di proporzionalità anche alla luce della giurisprudenza CEDU; ha infine escluso che il principio del favor impugnationis possa sostituire o derogare alle modalità espressamente previste dalla legge.
Norme richiamate
Stabilisce che, salvo i casi di malfunzionamento disciplinati dall'art. 175-bis, il deposito degli atti deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche; la Corte lo interpreta come prescrizione vincolante.
Prevede che l'atto di impugnazione sia presentato mediante le modalità di cui all'art. 111-bis presso la cancelleria del giudice che ha emesso l'atto impugnato; la violazione comporta conseguenze previste dall'art. 591.
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Sanziona con l'inammissibilità l'omesso rispetto delle disposizioni in materia di modalità di presentazione dell'impugnazione; la Corte l'ha applicata per dichiarare inammissibile l'appello depositato fuori canale telematico.
Disciplina l'ipotesi di malfunzionamento dei sistemi informatici che consente eccezionalmente modalità non telematiche, purché il malfunzionamento sia certificato e pubblicizzato secondo le forme previste; la Corte ha richiamato la necessità di una certificazione formale per poter usufruire dell'eccezione.
art. 87-bis d.lgs. 10/10/2022 n.150
Prevede l'uso della PEC in casi in cui il deposito possa avvenire con modalità non telematiche; la Corte ha osservato che la PEC non è alternativa al portale quando il deposito esclusivo telematico è stato previsto per quel tipo di procedimento e per la data applicativa data dalle norme secondarie.
d.m. 29/12/2023 n.217 (come modificato dal d.m. 27/12/2024 n.206)
Ha regolato l'architettura tecnica, le modalità operative e la disciplina transitoria del deposito telematico; la Corte ha richiamato le date di entrata in vigore e le eccezioni transitorie (es. termini fino al 31/03/2025 per il giudizio abbreviato), sottolineando che, dopo le date previste, il deposito tramite portale è obbligatorio per le fattispecie indicate.
Principio del favor impugnationis: la Corte ha ricordato che esso non consente di introdurre forme di presentazione diverse da quelle previste dal legislatore e non derogare alle modalità espressamente stabilite.
art. 3, 24 e 111 Cost.
Gli artt. 3 e 24 (uguaglianza e diritto di difesa) e l'art. 111 (giusto processo) sono stati valutati dalla Corte: la disciplina del deposito telematico non è stata ritenuta irragionevole né lesiva di tali principi, essendo proporzionata e perseguente fini legittimi.
art. 6 CEDU (giurisprudenza Corte EDU)
La Corte ha verificato la compatibilità con l'art. 6 CEDU richiamando la giurisprudenza sul bilanciamento tra formalità di ammissibilità e diritto di accesso e ha ritenuto le restrizioni compatibili se prevedibili, proporzionate e non eccessivamente formalistiche.
Massime di principio
- Quando la norma dispone un deposito esclusivamente telematico per una specifica categoria di atti, il deposito con canali diversi (es. PEC) è normalmente inammissibile salvo che ricorra un'eccezione espressamente prevista e adeguatamente documentata.
- L'ipotesi di malfunzionamento dei sistemi informatici costituisce l'unica deroga automatica al regime esclusivamente telematico, ma il malfunzionamento deve essere attestato secondo le modalità normative (certificazione pubblicata e comunicata); la semplice affermazione di problemi tecnici non è sufficiente.
- Il principio del favor impugnationis tutela l'intento sostanziale della parte ma non può essere usato per modificare la forma di deposito stabilita dal legislatore: non sostituisce o elide canali espressamente obbligatori.
- In casi di errore tecnico o difficoltà di accesso al portale, è fondamentale conservare e produrre prove immediate (log, schermate, comunicazioni al supporto tecnico, ricevute, segnalazioni formali alla cancelleria) e attivare prontamente le procedure concordate con l'ufficio giudiziario per ottenere la certificazione del malfunzionamento.
- Prima di sollevare profili di illegittimità costituzionale, è necessario dimostrare concretezza e rilevanza del problema rispetto ai requisiti di prevedibilità, proporzionalità e responsabilità; la giurisprudenza tende a ritenere legittime le limitazioni formali se perseguono finalità di buon andamento e certezza del diritto.
- Per minimizzare il rischio: usare il canale telematico prescritto, rispettare le disposizioni transitorie, documentare tempestivamente ogni problema tecnico e, ove possibile, inviare immediata comunicazione alla cancelleria e richiedere la certificazione del malfunzionamento ai sensi di legge.
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