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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31634/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

La controversia

Un cittadino del Pakistan aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, dichiarando di essere fuggito per il timore di ritorsioni dopo essersi rifiutato di arruolarsi come autista nelle file dei talebani. La Corte d'appello aveva ritenuto non credibile il racconto e, per tale ragione, aveva negato sia lo status di rifugiato sia la protezione sussidiaria; aveva inoltre escluso la protezione umanitaria, rilevando la mancanza di allegazioni ulteriori rispetto a quelle poste a fondamento della domanda di protezione sussidiaria. Il ricorrente ha impugnato la decisione con cinque motivi: violazione delle norme sulla protezione sussidiaria; omesso esame di fatti decisivi in relazione alla protezione sussidiaria; violazione delle norme su protezione umanitaria; omesso esame della vulnerabilità; violazione delle norme sull'onere probatorio di cui all'art. 5, comma 3, d.lgs. 251/2007.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente, perché la Corte territoriale aveva negato la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007 sulla base di una ratio contrastante con i principi consolidati: per tale forma di protezione non grava sul richiedente l'onere di provare personalmente tutti i presupposti, essendo invece necessario che il giudice attivi i poteri istruttori ufficiosi e verifichi d'ufficio, sulla base delle informazioni disponibili, se nel Paese o nella regione di origine vi sia violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato tale da esporre chiunque a un grave rischio. La valutazione di non credibilità del richiedente non può ostacolare questo accertamento, se non riguarda l'indicazione del Paese o della regione di provenienza. Accolto il ricorso, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Gli ulteriori tre motivi sono rimasti assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, lett. g) e h), d.lgs. 251/2007

    "articoli 2, comma 1, lett. g) e h) EG e H"

    Richiamato dal ricorrente come norma in tema di protezione internazionale; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione autonoma su tale disposizione nel dispositivo, concentrandosi invece sull'art. 14, lett. c).

  • art. 14, d.lgs. 251/2007

    La Corte ribadisce che, ai fini della protezione sussidiaria, il giudice deve accertare d'ufficio la presenza di violenza indiscriminata in caso di conflitto armato nello Stato o nella regione di origine.

  • art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007

    "art.14 lett. c) d.legs. 251/2007"

    Per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex lett. c) non è richiesta una personalizzazione del rischio; il giudice deve verificare officiosamente se la situazione territoriale esponga chiunque a una minaccia grave alla vita o alla persona.

  • art. 3, comma 1, d.lgs. 251/2007

    "art. 3, comma 1, d.lgs. cit."

    Gli elementi e i documenti necessari a motivare la domanda non devono comprendere, per la protezione ex art. 14, lett. c), quelli relativi alla storia personale del richiedente, salvo quanto necessario a identificare Paese o regione di provenienza.

  • art. 5, d.lgs. 286/1998

    "articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998"

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione al diniego della protezione umanitaria; il testo non riporta una specifica statuizione della Corte su questo motivo, rimasto assorbito.

  • art. 32, d.lgs. 25/2008

    "articolo 32 del decreto legislativo n. 25 del 2008"

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria; il motivo è assorbito dall'accoglimento dei primi due.

  • art. 5, comma 3, d.lgs. 251/2007

    "articolo 5 comma 3 del decreto legislativo 251 del 2007"

    Richiamato nel quinto motivo come disciplina del regime dell'onere probatorio; la Corte non esamina nel merito il motivo perché assorbito.

Massime di principio

  • Nella domanda di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007 il richiedente non deve provare in modo pieno e personalizzato il rischio, essendo decisivo l'accertamento officioso della situazione di violenza indiscriminata nel Paese o nella regione di origine.
  • La valutazione di non credibilità del racconto personale non può precludere l'esame della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), quando non investa l'indicazione del Paese o della regione di provenienza.
  • Il giudice del merito, ricevuti gli elementi utili sulla provenienza territoriale, deve attivare i poteri istruttori ufficiosi e verificare la situazione attuale del territorio di origine prima di negare la protezione sussidiaria.
  • Le questioni relative alla protezione umanitaria e agli ulteriori vizi motivazionali restano assorbite quando l'accoglimento dei motivi sulla protezione sussidiaria impone la cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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