Cassazione Penale, Ordinanza n. 24365/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo tutti i motivi manifestamente infondati o aspecifici. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile di una serie di rapine, consumate e tentate, ai danni di istituti di credito. I motivi dedotti erano tre: 1) difetto di motivazione sulla sussistenza della minaccia nelle rapine e sulla configurabilità dell'aggravante dell'uso dell'arma, assumendo che l'oggetto utilizzato non integrasse un'arma in senso proprio; 2) vizio di motivazione sulla mancata esclusione della recidiva specifica; 3) vizio di motivazione sulla mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, contestando il giudizio di bilanciamento e la conseguente dosimetria della pena. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente sul fatto che l'azione era stata commessa esibendo una pistola giocattolo priva del tappo rosso, percepibile dalle vittime come arma vera, con conseguente minaccia; il secondo motivo manifestamente infondato perché la Corte di merito aveva valorizzato la reiterazione di numerose rapine, dopo una precedente condanna per furto, come indice di crescente pericolosità sociale; il terzo motivo aspecifico, poiché non confutava le argomentazioni della sentenza impugnata sul bilanciamento tra circostanze e sulla graduazione della pena, profili rimessi alla discrezionalità del giudice di merito se sorretti da motivazione non illogica.
Norme richiamate
Richiamato insieme all'art. 133 c.p. come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena e nel giudizio di bilanciamento tra circostanze.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p. quale criterio di riferimento per la graduazione della pena, sindacabile in cassazione solo in caso di arbitrio o manifesta illogicità.
Massime di principio
- Nelle rapine, la minaccia può essere integrata anche dall'esibizione di un oggetto che, per le sue caratteristiche esteriori, appaia come un'arma vera e sia idoneo a produrre un effetto intimidatorio sulla vittima.
- L'aggravante dell'uso dell'arma può ricorrere anche quando sia utilizzata una pistola giocattolo o una scacciacani, se l'oggetto, all'apparenza, presenta le caratteristiche intrinseche di un'arma e rafforza l'efficacia intimidatoria della condotta.
- La valutazione della recidiva specifica può fondarsi sulla reiterazione di delitti della stessa specie, specie se intervenuta dopo una precedente condanna, quale indice di accresciuta pericolosità sociale.
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti e la conseguente determinazione della pena appartengono alla discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione sufficiente, non arbitraria e non illogica.
- Il motivo di ricorso è aspecifico quando non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a una generica doglianza sul risultato del bilanciamento o sulla pena.
Come è indicizzato
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